F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0031/CSA pubblicata del 30 Ottobre 2024 – Football Club Forlì SSD ARL

Decisione/0031/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0069/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (Relatore)

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0069/CSA/2024-2025, proposto con procedimento d’urgenza della società Football Club Forlì SSD ARL in data 27/10/2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 44 del 24.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.10.2024, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Mattia Cornazzani per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo con procedura d’urgenza del 27.10.2024, a seguito di rituale preannuncio, la società Football Club Forlì s.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 44 del 24.10.2024, con la quale è stata comminata al proprio allenatore sig. Miramari Alessandro la squalifica per quattro giornate effettive di gara, “per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara”.

Episodio occorso durante l’incontro Forlì – Lentigione Calcio, disputatosi a Forlì il 22.10.2024, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone D, così riferito dall’Arbitro nel proprio referto: “dopo aver mostrato l’ammonizione a Miramari, questo si riferisce al sottoscritto dicendo: ‘arbitro, vai a cagare’. Contemporaneamente mi manda a cagare anche facendo il gesto con il braccio”.

La reclamante, preliminarmente rappresentando le ragioni di urgenza che legittimano la trattazione del procedimento ai sensi dell’art. 74 C.G.S., essenzialmente relazionate alla vicinanza dei prossimi impegni di campionato, evidenzia l’inattendibilità del referto arbitrale, in quanto l’ammonizione che avrebbe preceduto la successiva espulsione, non sarebbe stata determinata da un (inesistente) ingresso nell’area tecnica avversaria, bensì dalla stessa protesta che avrebbe determinato l’espulsione. A comprova di tale circostanza, produce un filmato del quale chiede l’acquisizione ex art. 61, comma 2, C.G.S..

La reclamante nega altresì che il sig. Miramare abbia pronunciato la frase riportata nel referto, sostenendo che costui, a seguito di uno scontro di gioco tra un proprio calciatore ed un calciatore avversario, dopo aver ricevuto il cartellino giallo, si sarebbe rivolto all’arbitro con un “ma va là…ammonisci me e non lui che ha dato una scarpata?”. A comprova di tale circostanza, produce n. 4 dichiarazioni del proprio staff tecnico presente in panchina (sigg.ri Ceglia, Di Leo, Suzzi e Zonta), chiedendo l’ammissione, sul punto, della relativa prova testimoniale.

In subordine, la reclamante lamenta l’abnormità della sanzione ex art. 9, comma 1, lett. e), C.G.S., non ricorrendo alcuna condotta di particolare violenza o gravità.

Conclude pertanto per una riduzione della sanzione così come comminata dal Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Dandosi atto della trattazione del presente del reclamo con procedura d’urgenza, a fronte delle motivazioni addotte dalla reclamante, la Corte rileva come l’episodio contestato sia analiticamente descritto, nella sua precisa dinamica, nel referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S., riveste valore di “piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, rendendo così superfluo un eventuale supplemento istruttorio a mezzo di prova testimoniale, peraltro di dubbia attendibilità (per essere i testi indicati tutti appartenenti allo staff tecnico della società reclamante).

Altrettanto superflua, oltre che inammissibile, si appalesa l’acquisizione del filmato prodotto dalla reclamante: superflua, nella misura in cui il fatto originatore della ammonizione (l’invasione dell’area tecnica avversaria o la semplice protesta) resta irrilevante, essendo stata la squalifica comminata a fronte della frase irriguardosa pronunciata successivamente dal sig. Miramari; inammissibile, non ricorrendo alcune delle ipotesi di cui alla speciale disposizione dell’art. 61, comma 3, C.G.S..

Dovendosi pertanto ritenere realizzata la violazione disciplinare accertata dal Giudice Sportivo, neppure sussistono margini per un’eventuale riduzione della sanzione, invocata dalla reclamante ai sensi dell’art. 9, comma, 1, lett. e), C.G.S.. Nel caso di specie, difatti, ricorre la violazione specifica (condotta irriguardosa di calciatori e tecnici nei confronti degli ufficiali di gara) prevista dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S. e sanzionata con la squalifica minima di 4 giornate di gara (come esattamente comminata dal Giudice Sportivo).

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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