F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0033/CSA pubblicata del 6 Novembre 2024 – Sig. Jonathan Italeng Ngock

Decisione/0033/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0044/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente

Carlo Buonauro - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0044/CSA/2024-2025 proposto dal calciatore Jonathan Italeng Ngock in data 15.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana calcio professionistico, di cui al Com. Uff. n. 37/DIV del 08.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi per alcuni partecipanti in videoconferenza il giorno 24.10.2024, il Dott. Carlo Buonauro e uditi l'Avv. Federico Menichini e il calciatore Jonathan Italeng Ngock; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il sig. Jonathan Italeng Ngock ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Carpi Pontedera, valida per il campionato di Serie C, girone B, del 5.10.2024, gli è stata inflitta la squalifica per 4 (quattro) giornate di gara (tre giornate in ragione del comportamento sotto descritto, oltre a una ulteriore giornata per recidività in ammonizioni) “per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, dopo aver subito un fallo, dopo il fischio dell'Arbitro, reagiva colpendolo al volto con una gomitata, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli ant. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza della parte del corpo attinta”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere la riduzione, per riqualificazione del fatto (da condotta violenza a condotta gravemente antisportiva) o, ove ritenuta la contestata qualificazione, diverso calcolo dosimetrico (per riconoscimento, in preponderanza, delle ulteriormente invocate circostanze attenuanti) della sanzione comminata con riferimento alle 3 giornate per la condotta de qua (con acquiescenza, per rinuncia espressa di impugnazione, all’ulteriore giornata per recidività in ammonizioni), parte reclamante ha svolto alcune considerazioni.

Nel rapporto arbitrale, non contestato ed anzi pacificamente riportato, si legge che il Calciatore è stato espulso 'perché, dopo aver subito un fallo, come reazione (in seguito al mio fischio) colpiva al volto con una gomitata un suo avversario'. Del resto lo stesso reclamante discorre di “reazione”, contraddittoriamente per invocare sia la richiesta riqualificazione del fatto, sia per conseguire l’effetto di preponderanza delle attenuanti, in ogni caso puntando ad una riduzione del carico afflittivo

Emerge limpidamente l’infondatezza della ricordata principale argomentazione difensiva basata sulla circostanza che, nella prospettazione fattuale di parte ricorrente, difetterebbero  nel caso concreto  gli estremi della contestata condotta violenta, posto che  si sarebbe trattato, in buona sostanza, di un normale, dinamico ed ordinario atteggiamento di gioco in ragione della sostanziale unicità temporale ed eziologica tra il precedente fallo e della successiva sbracciata (pur, contraddittoriamente definita “reazione”) ai soli fini del divincolarsi dalla trattenuta, per cui il Direttore di Gara ed il Giudice Sportivo avrebbero erroneamente decontestualizzato l’episodio.

Tale asserita lettura della dinamica dei fatti non appare condivisibile e, quindi, idonea a superare né la contestata qualificazione, né la conseguente quantificazione della sanzione: ed invero, rimarcato il non contestato dato del “gioco fermo”, la stessa conferma che il contatto fisico, lungi dal configurarsi come fisiologico sviluppo di azioni di gioco, sia il risultato di una incontrollata reazione culminata nel censurato contatto, potenzialmente ad alto pericolo per la zona attinta, con conseguente irrilevanza della invocata giurisprudenza di settore riferita a ben diverse dinamiche.

Alla luce di questa considerazione emerge come la condotta de qua sia stata caratterizzata da volontarietà e non da agonismo incontrollato ed, in questo senso, dunque, quanto all’aspetto sia della qualificazione dell’atto sia della quantificazione della sanzione, non possono essere accolte le osservazioni del reclamante.

Va infatti condiviso, a tale ultimo fine, il censurato giudizio dosimetrico operato dal GS, atteso che le invocate circostanze attenuanti appaiono comunque bilanciate, elidendosi a vicenda e orientando verso la pena-base correttamente applicata nel caso di specie, dalle ritenute circostante aggravanti. In altri termini, sul piano della quantificazione della sanzione inflitta, la stessa - per tipologia, durata e quantificazione - appare dunque del tutto congrua rispetto alla complessiva e distinta condotta (senza apprezzabile significatività del marginale scostamento temporale).

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Carlo Buonauro                                                                Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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