F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0035/CSA pubblicata del 7 Novembre 2024 – A.S.D. Calcio Club Milano/Pol. Ciliverghe Mazzano

 

Decisione/0035/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0035/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)

Savio Picone – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0035/CSA/2024-2025, proposto dalla società A.S.D. Calcio Club Milano in data 12.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 30 del 03.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24 ottobre 2024, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi l'Avv. Andrea Scalco per la reclamante e l'Avv. Carlo Antonio Ghirardi per la società Pol. Ciliverghe Mazzano;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo del 12.10.2024, la società Club Milano S.S.D. a r.l. (di seguito, “Club Milano”) ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 30 del 3.10.2024) ha respinto il ricorso tendente a far infliggere alla consorella Polisportiva Ciliverghe di Mazzano A.S.D. (di seguito, “Ciliverghe”) la punizione sportiva della perdita, con il punteggio di 0–3, della gara Ciliverghe – Club Milano, disputata il 14.9.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone B: ciò per avere irregolarmente schierato, in occasione della gara in questione, il calciatore Alessandro Orlandi, il cui tesseramento ancora non era divenuto efficace.

Il Giudice Sportivo aveva motivato il proprio provvedimento di reiezione sul presupposto che l’Ufficio Tesseramento del Dipartimento Interregionale LND, con dichiarazione del 30.9.2024, aveva attestato che il calciatore Orlandi risultava tesserato per la soc. Ciliverghe sin dal 2.8.2024.

La reclamante lamenta la genericità e la mancanza di adeguata motivazione del provvedimento impugnato, rilevando, in particolare: i) che, a fronte della richiesta di tesseramento del sig. Orlandi da parte della società Ciliverghe in data 2.8.2024, l’autorizzazione della Lega era intervenuta solo il 18.9.2024; ii) che il medesimo calciatore, in quanto c.d. “volontario”, era soggetto alla disposizione di cui all’art. 39, comma 4, N.O.I.F., ai sensi del quale “l’utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC dal giorno successivo al rilascio della stessa”; iii) che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 103, N.O.I.F., circa la possibilità dei trasferimenti temporanei tra società professionistiche e dilettantistiche, il calciatore Orlandi, già tesserato per la società professionistica Brescia Calcio, pur a seguito del trasferimento temporaneo alla società dilettantistica Ciliverghe, avrebbe mantenuto lo status di professionista ed il relativo tesseramento sarebbe stato pertanto soggetto alla disposizione di cui al punto 14 del C.U. n. 226/A del 24.5.2024, ai sensi della quale “la decorrenza è stabilita dalla data di deposito della documentazione presso la Lega competente, purchè venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega, mentre l’utilizzazione sportiva del calciatore sarà possibile dal giorno successivo a quello della data di decorrenza del tesseramento, a condizione che sia stato rilasciato il visto di esecutività da parte della Lega di competenza”; iv) che, conseguentemente, il calciatore Orlandi avrebbe potuto essere legittimamente utilizzato dalla società Ciliverghe solo dopo aver conseguito l’autorizzazione federale il 18.9.2024, successivamente cioè alla gara del 14.9.2024; v) che, infine, il tesseramento era da considerarsi comunque irregolare, a fronte della divaricazione tra la data di sottoscrizione del “modulo di prestazione di natura volontaria per i calciatori maggiorenni” (30.7.2024) e la data di emissione del documento, come risultante dalla apposizione della “marca temporale” apposta sul documento medesimo (1.8.2024).

Conclude pertanto la reclamante per la riforma dell’impugnata decisione del Giudice Sportivo e per l’applicazione, alla società Ciliverghe, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 10 C.G.S..  

Ha resistito la società Ciliverghe, sollecitando preliminarmente una verifica circa la tempestività del reclamo, asseritamente non riscontrabile dagli atti.

Nel merito, contesta l’attribuzione al calciatore Orlandi dello status di professionista, non avendo costui svolto alcuna attività sportiva a titolo oneroso nel corso della stagione 2023/2024 e rivestendo invece la posizione di “volontario” in ambito dilettantistico, come peraltro riconosciuto dalla stessa reclamante. Ne conseguirebbe l’applicazione del novellato art. 39, comma 3, N.O.I.F., ai sensi del quale “l’utilizzo del/della calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, è consentito: i) in ambito dilettantistico, dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento; …” : richiesta incontestabilmente intervenuta il 2.8.2024.

Evidenzia altresì la resistente che la comunicazione del 2.8.2024 della L.N.D., presente in atti, conferma sia l’autorizzazione che l’esecutività del tesseramento del calciatore Orlandi, con conseguente sua legittimo impiego in occasione della gara del 14.9.2024 contro la Club Milano.

La resistente, infine, contesta l’applicabilità, al caso di specie, della normativa regolamentare invocata dalla società reclamante e la assoluta regolarità, anche sul piano strettamente formale, della pratica di tesseramento, il cui modulo reca correttamente sia la data della firma di perfezionamento del trasferimento del calciatore (30.7.2024), sia la data del relativo deposito (2.8.2024).

Conclude pertanto per la reiezione del reclamo e per la conferma della decisione del Giudice Sportivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo della società Club Milano, tempestivamente proposto ex art. 71, comma 5, C.G.S. (gli atti del procedimento di primo grado risultano caricati sulla piattaforma informatica il 7.10.2024 ed il reclamo risulta depositato il 12.10.2024), è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Pur nel contesto di una non sempre chiara normativa di riferimento e di prassi applicative non univoche, il Giudice Sportivo ha correttamente valorizzato la dichiarazione, resa  in linea con la suddetta normativa, con la quale la Lega Nazionale Dilettanti ha confermato la decorrenza del tesseramento del calciatore Orlandi Alessandro dal 2.8.2024.

Nel caso di specie, non essendo contestata la posizione di quest’ultimo come “volontario”, entrambe le società concordano (dandone tuttavia una differente interpretazione) sull’applicazione del novellato art. 39, comma 3, quarto cpv., N.O.I.F., ai cui sensi “l’utilizzo del calciatore/calciatrice, privo di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in ambito dilettantistico, è consentito dal giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento e, per i calciatori/calciatrici il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”.

Ebbene, nella suddetta disposizione da un lato manca ogni riferimento ad un visto di “esecutività” (previsto solo dal precedente terzo capoverso in relazione alla necessaria verifica circa l’esistenza di un contratto di lavoro sportivo o di apprendistato), dall’altro “l’autorizzazione della FIGC”, ove prevista, è chiaramente da riferire solo alle varie ipotesi previste e disciplinate dal successivo art. 40 N.O.I.F. (ad es., il tesseramento dei giovani calciatori), non certo ai controlli che la Lega deve effettuare sulla regolarità della documentazione prodotta all’atto della richiesta di tesseramento.

Anche per tale motivo, si appalesa improprio il richiamo, invocato dalla reclamante, al C.U. n. 226/A del 24.5.2024. E difatti, ferma restando l’intervenuta modifica dell’art. 103 N.O.I.F., il cui comma 9 ha introdotto la possibilità del trasferimento temporaneo del calciatore professionista ad una società partecipante a competizioni non professionistiche (che “non comporta la cessione del contratto alla società cessionaria”), è agevole rilevare che il suddetto C.U. stabilisce “i termini e le disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per la stagione sportiva 2024/2025, per le società di Serie A, Serie B e Serie C maschili ”: dunque, a prescindere dallo “status” del singolo calciatore, venendo in rilievo solo la partecipazione della società che richiede il tesseramento ad uno dei suddetti tre campionati professionistici. Nel caso del calciatore Olivieri Alessandro, peraltro, a seguito del suo tesseramento in favore della società dilettantistica Ciliverghe (ed in quanto destinato a svolgere la propria attività sportiva esclusivamente in ambito dilettantistico), è anche lecito dubitare della permanenza in capo al medesimo dello “status” di professionista.

In definitiva, la società Ciliverghe ha legittimamente “utilizzato” il suddetto calciatore in occasione della gara del 14.9.2024, in quanto tesserato per la suddetta società sin dal 2.8.2024 (giorno successivo al deposito telematico della richiesta di tesseramento), come peraltro attestato dalla Lega Nazionale Dilettanti con la c.d. “autorizzazione” (non a caso datata 2.8.2024 e, come tale, evidentemente riferita alla decorrenza del tesseramento) e con ultroneo riferimento (stante l’assenza di alcun vincolo contrattuale) alla “esecutività” del tesseramento medesimo.

Tale attestazione rende altresì giustizia della pretesa irregolarità formale della richiesta, così come eccepita dalla società reclamante, in quanto “ritenuta conforme alle vigenti norme regolamentari in materia di tesseramento”.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Fabio Di Cagno                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it