F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0034/CSA pubblicata del 7 Novembre 2024 – S.P.A.L. S.r.l.

Decisione/0034/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0041/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

 

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo – Vice Presidente

Nicola Durante - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0041/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.P.A.L. S.r.l. in data 14.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, di cui al Com. Uff. n. 37/DIV del 08.10.2024;

Visto il reclamo ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.10.2024, il Cons. Nicola Durante e uditi l'Avv. Giuseppe Santarelli e il Sig. Alex Casella per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

S.P.A.L. S.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, pubblicata nel Com. Uff. n. 37/DIV del 08.10.2024, che – con riferimento alla partita del campionato di Serie C 2024–2025 Rimini/Spal, disputata il 04.10.2024 – ha irrogato al dirigente sportivo sig. Alex Casella la sanzione dell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 4 novembre 2024 ed a 500,00 di ammenda, per “A) avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, a gioco fermo, protestava platealmente proferendo una frase irriguardosa nei suoi confronti per contestarne l’operato; B) avere, dopo il provvedimento di espulsione e prima di entrare nel tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il proprio comportamento protestando platealmente e proferendo una frase irriguardosa nei confronti dell’Arbitro; C) essersi trattenuto negli spogliatoi, per tutta la durata dell’intervallo di gara, nonostante il provvedimento di espulsione ed avere, al termine della gara, fatto nuovamente accesso negli spogliatoi”.

Col proposto reclamo, si chiede l’annullamento o la riduzione della sanzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 24 ottobre 2024, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo va parzialmente accolto.

Quanto ai capi A) e B), va condiviso il giudizio del Giudice Sportivo, atteso che le frasi addebitate all’incolpato (“ ma che c… di fallo è?” ed “arbitro, ti devi vergognare!”) e da questi non contestate sono certamente irriguardose nei confronti dell’operato dell’arbitro ed in nessun modo possono essere scriminate perché pronunciate “nei limiti della continenza dialettica” o “in un contesto di intensa frustrazione”; né, tanto meno, rappresentano una “manifestazione di dissenso”, meritevole della concessione delle attenuanti generiche.

Al contrario, va ritenuto insussistente l’addebito sub C), dove si contesta al sig. Casella di essersi trattenuto negli spogliatoi per tutta la durata dell’intervallo nonostante l’espulsione e di avervi fatto nuovamente accesso al termine della gara, essendo egli tenuto ad allontanarsi dal recinto di gioco e dalle sue adiacenze, non dall’intero stadio.

Questo, in applicazione della regola n. 12 del Regolamento del Giuoco del Calcio redatto dall’A.I.A., rubricata “Falli e scorrettezze”, che, alla voce “Infrazioni passibili di espulsione”, con una previsione di carattere generale, così recita: “Un calciatore titolare, di riserva o sostituito che è stato espulso deve abbandonare il recinto di gioco”.

Conseguentemente, la sanzione dev’essere rideterminata nell’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 28 ottobre 2024 ed a 500,00 di ammenda.

P.Q.M.

Accoglie in parte il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a tutto il 28.10.2024. Conferma nel resto.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Nicola Durante                                                                Pasquale Marino

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it