F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0036/CSA pubblicata del 8 Novembre 2024 – S.S.D. Casarano Calcio S.r.l.
Decisione/0036/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0042/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Andrea Galli - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0042/CSA/2024-2025, proposto dalla società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l. in data 11.10.2024;
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 33 del 08.10.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.10.2024, l’Avv. Andrea Galli e udito il Sig. Antonio Obbiettivo, Segretario della società reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società S.S.D. Casarano Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso le sanzioni inflitte al Dirigente Sig. Fulvio Navone e all’Allenatore Sig. Giuseppe Laterza, in relazione alla gara Città Di Fasano/Casarano Calcio del 06.10.2024 dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND (cfr. Com. Uff. n. 33 del 08.10.2024), in relazione alla gara valevole per il Campionato di serie D, girone H, gara Città di Fasano / Casarano Calcio s.r.l. del 06.10.2024.Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto la sanzione dell’inibizione fino al 08.12.2024 al Dirigente Responsabile Sig. Fulvio Navone “Per essere uscito dall'area tecnica avvicinandosi con atteggiamento minaccioso al direttore di gara, rivolgendogli espressioni offensive” e della squalifica per 4 giornate effettive di gara all’Allenatore Sig. Giuseppe Laterza “Per essere uscito dalla propria area tecnica avvicinandosi con atteggiamento minaccioso a un A.A. rivolgendogli espressioni irriguardose. ( RA-RAA)”.
La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto al comportamento tenuto dai propri tesserati nelle circostanze per cui è causa, chiedendo, per il Sig. Navone, in via principale, la riduzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara, in via subordinata, la riduzione a cinque giornate effettive di gara, in via ulteriormente subordinata, la riduzione nella misura ritenuta di giustizia, mentre per il Sig. Laterza, in via principale, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara, in via subordinata, la riduzione a tre giornate effettive di gara, in via ulteriormente subordinata, la riduzione a tre giornate effettive di gara con ammenda.
In particolare, secondo la società reclamante, nel corso della gara l’Arbitro era incorso in una gravissima svista, omettendo l’assegnazione di una rete regolare in favore del Casarano, che aveva condizionato negativamente il risultato finale della gara. In tale occasione l’Allenatore Laterza aveva esercitato il proprio legittimo diritto di critica, senza porre in essere alcun comportamento minaccioso e senza aver proferito l’espressione refertata, che sarebbe stata espressa nei seguenti termini: “Non ci stai capendo una mazza, hai sbagliato tutto!”. L’Allenatore, dal canto suo, a detta della reclamante, avrebbe posto in essere un comportamento sicuramente stigmatizzabile, ma non meritevole di un trattamento sanzionatorio così duro, sanzionabile tutt’al più con la squalifica di cui all’art. 36, primo comma, lett. a), del C.G.S., essendo il sig. Navone anch’esso un tecnico e non solo un dirigente.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 ottobre 2024 è stato udito il Sig. Antonio Obbiettivo, Segretario della società reclamante, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “Il sig. Navone Fulvio veniva espulso perché, a fine gara, si avvicinava con fare minaccioso al sottoscritto e mi urlava le seguenti parole: 'come cazzo sei messo, pezzo di merda, vaffanculo, fai schifo” e che “Al minuto 37 del 2 T, l'allenatore del Casarano calcio, Giuseppe Laterza, in seguito ad una mia valutazione tecnica, usciva dalla propria area tecnica e avvicinandosi a me che ero nei pressi dell'intersezione con la linea mediana di centrocampo, con fare minaccioso e con le braccia larghe, mi gridava ripetutamente: Non capisci un cazzo, stai sbagliando tutto!. A tale comportamento ho richiamato l'attenzione dell'arbitro, facendolo espellere”.
Le condotte come sopra refertate e complessivamente considerate, giustificano l’irrogazione delle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, in quanto, da un lato, il Sig. Navone ha proferito delle espressioni indubbiamente ingiuriose, meritevoli di essere sanzionate nei termini di cui al provvedimento impugnato, con applicazione della sanzione della inibizione in quanto il tesserato era indicato a referto come Dirigente Responsabile e non in qualità di Tecnico. Per altro verso, l’allenatore Laterza è uscito dalla propria area tecnica, percorrendo un lungo tratto, sino ad avvicinarsi all’Ufficiale di Gara, esprimendo nei suoi confronti la propria protesta con fare minaccioso e proferendo delle espressioni indubbiamente censurabili e meritevoli di essere sanzionate.
Ne consegue che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo sono congrue e condivisibili e vanno quindi confermate.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce