F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0032/CSA pubblicata del 8 Novembre 2024 – Ravenna FC 1913 SSD ARL
Decisione/0032/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0050/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0050/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Ravenna FC 1913 SSD ARL in data 21 ottobre 2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 15 ottobre 2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24 ottobre 2024, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Francesca Auci per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società Ravenna FC 1913 SSD ARL S.r.L, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore, Nappello Umberto, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 37 del 15 ottobre 2024, in relazione alla gara Imolese Calcio 1919/Ravenna FC 1913 del 13 ottobre 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.
La società reclamante ritiene che il calciatore, sig. Nappello Umberto, non abbia posto in essere una condotta violenta, avendo dribblato e contrastato un calciatore avversario durante lo svolgimento di una normale azione di gioco, nonché sbracciando e colpendo involontariamente l’altro calciatore, senza alcuna intenzionalità.
La Reclamante ritiene che la sanzione inflitta sia eccessivamente severa ed invoca la sanzione propria della condotta gravemente antisportiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, rigetta il reclamo.
Il Collegio rileva che il referto arbitrale di cui all'atto integrativo, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, così testualmente recita: “al 14° 2t Nappello Umberto n.10 Ravenna perché a gioco in svolgimento colpiva con un pugno sulla nuca un calciatore avversario. Questo riusciva a proseguire la gara senza conseguenze”.
Da detta ricostruzione del fatto, appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice Sportivo e la conseguente sanzione a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Nappello Umberto, dal momento che la sbracciata che riferisce la società reclamante appare una modalità di articolazione della mano nella dinamica dell’azione completamente diversa da quella ("pugno") riportata nel referto arbitrale.
La sanzione in esame, alla luce degli elementi qualificanti i fatti contestati, appare congrua e condivisibile, essendo pari al minimo edittale previsto dall’art. 38, comma 1, C.G.S., e va quindi confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce