F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0044/CSA pubblicata del 12 Novembre 2024 –APC Chions
Decisione/0044/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0045/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0045/CSA/2024-2025, proposto dalla Società APC Chions, in data 14.10.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 33 dell’8.10.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.10.2024, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società APC Chions ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’inibizione fino all’8 dicembre 2024, inflitta al dirigente, Lenisa Alessandro, dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 33 del’8 ottobre 2024, in relazione alla gara Chions/AC MestreSSD ARL del 6ottobre 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per aver rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara.”
La società reclamante ritiene che il sig. Lenisa Alessandro, non abbia posto in essere una condotta irriguardosa e che, in particolare, le frasi attribuitegli non sarebbero state da lui profferite, fermo restando che l’arbitro lo ha allontanato dal terreno di gioco nella sua qualità di responsabile della panchina, i cui componenti avrebbero tenuto una condotta indisciplinata.
La reclamante invoca l'applicazione dell’art. 36, primo comma, lett. a), del C.G.S., atteso che Il sig. Lenisa Alessandro, nel referto, è qualificato dirigente, mentre invece, come da documentazione prodotta, sarebbe un allenatore.
Conclusivamente la reclamante chiede una riduzione della sanzione disciplinare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo sia meritevole di accoglimento.
Va, innanzi tutto, premesso che non v'è dubbio sul fatto che il sig. Lenisa abbia tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro, alla luce del contenuto del referto, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S. ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, e che così testualmente recita: “contestava una mia decisione tecnica uscendo dalla propria area tecnica e strillando testali parole: <<Arbitro, ma che cazzo stai facendo. Ma quando cazzo fischi.
Datti una sveglia che non ci stai capendo un cazzo>>. Alla notifica del provvedimento disciplinare abbandonava celermente il terreno di gioco”.
Tuttavia, il Collegio rileva che il sig. Lenisa Alessandro non è un dirigente, ma un allenatore, come risulta dalla documentazione prodotta dalla società reclamante, con la conseguenza che alla fattispecie è applicabile la lettera a) del primo e non del secondo comma dell’art. 36, del C.G.S. e, per l’effetto, la sanzione pari al minimo edittale di quattro giornate effettive di squalifica.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al Sig. Lenisa Alessandro a 4 (quattro) giornate effettive di gara.
Dispone le restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce