F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0046/CSA pubblicata del 12 Novembre 2024 – Calcio Atletico Ascoli SSDRL

Decisione/0046/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0056/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Siagg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice Presidente

Antonino Tumbiolo - Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero n.  0056/CSA/2024-2025, proposto dalla società Calcio Atletico Ascoli SSDRL in data 18.10.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 37 del 15.10.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 28.10.2024, il dr. Antonino Tumbiolo; sentito l'arbitro; ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Calcio Atletico Ascoli ssdrl ha proposto reclamo avverso la sanzione della ammenda di euro 500 inflittale in relazione alla gara di Campionato di Serie D, Girone F, Calcio Atletico Ascoli ssdrl-L'Aquila 1927 ssdarl del 13.10.2024 (cfr. Com. Uff. n. 37 del 15.10.2024).

Il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la suddetta sanzione, motivando così il provvedimento: “Per inosservanza dell'obbligo di presenza del medico in panchina."

La società reclamante sostiene nel proprio ricorso che il medico sociale era invece regolarmente presente e, a supporto, ha prodotto una dichiarazione del medico dr.ssa Roberta Daniela, sostenendo, altresì, che la stessa aveva anche risposto all'appello effettuato dall'arbitro nello spogliatoio, circostanza che l'arbitro avrebbe potuto confermare.

L'arbitro della gara, sig. Palmieri Andrea, sentito dalla Corte, ha confermato la presenza del medico, precisando che il nome del medico era stato aggiunto, prima della gara, nella distinta ufficiale, ma che essa era stata consegnata, erroneamente, alla squadra avversaria.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte, il 28 ottobre 2024, il reclamo è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto.

Nel caso di specie, infatti, i chiarimenti resi dall'ufficiale di gara  a questa Corte  tolgono qualsiasi dubbio in ordine alla inesistenza della condotta sanzionata.

Pertanto, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo alla società reclamante va annullata.

P.Q.M

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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