F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0048/CSA pubblicata del 14 Novembre 2024 – Cjarlins Muzane SSD a r.l.

 

Decisione/0048/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0061/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa - Presidente (Relatore)

Fabio Di Cagno – Componente

Agostino Chiappiniello - Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo n. 0061/CSA/2024-2025 proposto dalla società Cjarlins Muzane SSD a r.l. in data 25.10.2024,

per la riforma della Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 22.10.2024;

 visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza del 30 ottobre 2024 tenutasi in videoconferenza, l'avv. Patrizio Leozappa e udito l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 25.10.2024, la società Cjarlins Muzane SSD a r.l. è insorta avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Mileto Francesco in occasione della gara Brian Lignano Calcio/Cjarlins Muzane del 19.10.2024, adducendo che la condotta posta in essere dal proprio calciatore non configurerebbe un comportamento violento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 del C.G.S., quanto piuttosto, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, un gesto gravemente antisportivo, siccome posto in essere all'atto del liberarsi da una marcatura dell'avversario nell'imminenza della battuta di un calcio d'angolo, come peraltro descritto dall'arbitro nel suo referto e provato dalla circostanza che il colpo sanzionato sia stato inferto con la mano.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamo è fondato e va conseguentemente accolto.

Effettivamente, dallo stesso referto arbitrale risulta - con la valenza di piena prova circa il fatto accaduto e il comportamento tenuto dal calciatore sanzionato che l'art. 61, comma 1, del C.G.S., attribuisce ai rapporti degli ufficiali di gara - sia che il colpo al volto dell'avversario sia stato inferto con una mano, sia che la condotta sia stata tenuta dal Mileto in prossimità della battuta di un calcio d'angolo e per liberarsi della marcatura del difensore avversario, sia, infine, che la stessa non sia stata connotata da particolare impeto. Tanto basta per ricondurre la fattispecie nell'alveo della condotta gravemente antisportiva, anziché di quella violenta, con conseguente applicazione della sanzione minima edittale prevista dall'art. 38 del C.G.S..

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

 Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

IL PRESIDENTE ESTENSORE

  Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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