F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0049/CSA pubblicata del 14 Novembre 2024 – Virtus Francavilla Calcio SSD ARL

Decisione/0049/CSA-2024-2025

Registro procedimenti n. 0066/CSA/2024-2025

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0066/CSA/2024-2025, proposto dalla Società Virtus Francavilla Calcio SSD ARL in data 25.10.2024,

per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 22.10.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 30.10.2024, il dott.  Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Carlo Mormando per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società Virtus Francavilla Calcio SSD ARL, ha proposto reclamo avverso le seguenti sanzioni: - squalifica a tre giornate effettive di gara al calciatore Gjonaj Eneo; - inibizione fino al 22.12.2024 al sig. Francesco Montervino, entrambe inflitte dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 22 ottobre 2024, in relazione alla gara Francavilla Calcio/Palmese del 20 ottobre 2024.

Il Giudice Sportivo ha così motivato i provvedimenti: quanto al calciatore Gjonaj Eneo "Per avere, a gioco fermo, calpestato volontariamente la caviglia di un calciatore avversario;” quanto al dirigente Francesco Montervino “Per avere rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del direttore di gara.”

La società reclamante ritiene che il calciatore, sig. Gjonaj Eneo, non abbia posto in essere una condotta violenta, ma un comportamento antisportivo, al massimo gravemente antisportivo, senza alcuna intenzionalità.

Con riferimento al sig. Francesco Montervino, il dirigente non avrebbe avuto una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara.

Conclusivamente la reclamante chiede, per il calciatore Gjonaj Eneo, in via principale la riduzione della sanzione a una giornata di squalifica e, in via subordinata, la riduzione della stessa due giornate di squalifica. Invece, per il dirigente Francesco Montervino, la riduzione della sanzione ad un mese di inibizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo vada integralmente rigettato.

Il Collegio rileva che la sanzione di tre giornate effettive di gara, comminata ai sensi dell’art. 38 del C.G.S, è stata correttamente irrogata al calciatore Gjonaj Eneo, che ha tenuto un comportamento di certo violento nei confronti di un calciatore avversario, alla luce di quanto emerge dal referto arbitrale che testualmente recita: “Poiché, a gioco fermo, calpestava volontariamente con forza la caviglia di un calciatore avversario, senza procurargli danno fisico”.

Parimenti la sanzione della inibizione fino al 22.12.2024, comminata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del C.G.S., è stata correttamente irrogata al dirigente Francesco Montervino, sulla base di quanto risulta dal referto dell’assistente dell’arbitro che testualmente recita: “Al 40 del 2t ho chiamato l’arbitro per far espellere il sig. Montervino Francesco, dirigente addetto all’arbitro della società Virtus Francavilla, in quanto, dopo la concessione di un calcio di punizione a favore della squadra ospite, entrava per diversi metri sul terreno di gioco, correndo e gesticolando con evidenza, urlando nei confronti dell’arbitro: <<ma che cazzo fai !Non ci stai capendo niente oggi>>.”

I citati referti arbitrali, infatti, ai sensi dell’art. 61, comma 1, del C.G.S., hanno valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco e non risultano contrastati da alcun elemento oggettivo di segno contrario offerto dalla reclamante.

Con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate dal Giudice sportivo, si tratta per entrambe del minimo edittale previsto, per la condotta violenta dei calciatori, dall'art. 38 del C.G.S. e, per la condotta ingiuriosa o irriguardosa dei dirigenti nei confronti degli ufficiali di gara, dall’art. 36, comma 2, lett. a), del C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Agostino Chiappiniello                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it