F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0041/CSA pubblicata del 21 Novembre 2024 – Orvietana Calcio S.r.l.
Decisione/0041/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0060/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Francesca Mite - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo 00060/CSA/2024-2025, proposto dalla società Orvietana Calcio S.r.l. in data 25.10.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 22.10.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2024, l'Avv. Francesca Mite e udito l'Avv. Andrea Solini Colalè per la reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Orvietana Calcio srl ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica per quattro giornate inflitta al calciatore Andrea Congiu, dal Giudice Sportivo presso la LND serie D (cfr C.U. n. 43 del 22.10.2024), in relazione alla gara di campionato di Serie D, Orvietana calcio/Seravezza Pozzi calcio del 19.10.2024.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore Andrea Congiu per quattro giornate effettive di gara “ Per aver rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A”.
Nel referto di gara, l’arbitro ha così descritto la condotta del calciatore espulso: “ A gioco non in svolgimento, a seguito di una decisione tecnica assunta, si rivolgeva nei confronti dell'aa2 agitando il braccio ed urlando testuali parole: 'scandaloso, sei scandaloso, siete un scandalo!' si allontanava dal rdg senza reiterare tale condotta”.
La reclamante, pur stigmatizzando il comportamento tenuto dal calciatore, ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento posto in essere dal tesserato nelle circostanze per cui è causa, chiedendone la riduzione.
In particolare, a dire della reclamante, la condotta del calciatore, ancorché censurabile, sarebbe stata in qualche modo “provocata” da una serie di decisioni arbitrali “molto dubbie”.
Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 6 novembre 2024 è comparso, per la reclamante, l'Avv. Andrea Solini Colalè, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.
Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Come noto, alle risultanze dei documenti ufficiali di gara deve attribuirsi valore di “piena prova” ex art. 61, comma1 C.G.S.; segnatamente, il rapporto arbitrale costituisce la fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.
Per quanto qui rileva, è provato che il Congiu abbia rivolto espressioni irriguardose all’arbitro. Si legge nel rapporto dell’arbitro che il Congiu “A gioco non in svolgimento, a seguito di una decisione tecnica assunta, si rivolgeva nei confronti dell'aa2 agitando il braccio ed urlando testuali parole: 'scandaloso, sei scandaloso, siete un scandalo!' si allontanava dal rdg senza reiterare tale condotta”.
Ai fini della decisione della presente controversia, l’art. 36 C.G.S. (nel testo modificato per effetto del Com. Uff. n. 165/A del 20 aprile 2023) prevede la sanzione minima della squalifica per quattro giornate, a carico dei calciatori responsabili di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Tale è da considerarsi quella addebitata al Congiu, stando alla puntuale descrizione desumibile dal Rapporto redatto dal Direttore di Gara.
In linea di continuità con l’indirizzo espresso da questa Corte, la circostanza che la condotta tenuta dal calciatore sanzionato sia stata provocata – e quindi in thesi giustificata - da un arbitraggio non felice non può in alcun modo essere valorizzata, dovendo i tesserati tenere un comportamento corretto, non irriguardoso o offensivo nei confronti dei Direttori di Gara a prescindere dall’avere gli stessi commesso, ai loro occhi, degli errori nella conduzione della gara. Questo, indipendentemente dal fatto che tali errori siano stati successivamente accertati come tali – e quindi sanzionati – dai vertici A.I.A. Se così non fosse, la misura delle sanzioni comminate ai tesserati dal Giudice di prime cure per condotte irriguardose nei confronti dei Direttori di gara risulterebbe in qualche modo "provvisoria", dipendendo dall'eventuale ammissione o meno dell'errore (scatenante tale condotta) da parte dei vertici A.I.A. nei giorni successivi la gara (cfr. Decisione n. 0167/CSA/2023-2024).
Questa Corte, pertanto, non ravvisa i presupposti per l’applicazione di circostanze attenuanti, ai sensi dell’art. 13 C.G.S., idonee a determinare una riduzione della squalifica comminata, che è pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett.a, C.G.S.
La sanzione determinata dal Giudice Sportivo, per quanto detto, è congrua e giustificata dall’obiettivo svolgimento dei fatti.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Mite Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce