F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2024/2025 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0053/CSA pubblicata del 21 Novembre 2024 – SSD Chieti F.C. 1922 SRL
Decisione/0053/CSA-2024-2025
Registro procedimenti n. 0071/CSA/2024-2025
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0071/CSA/2024-2025, proposto dalla società SSD Chieti F.C. 1922 SRL in data 30.10.2024,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 44 del 24.10.2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.11.2024, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l'Avv. Antonio Pimpini per le reclamante;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società SSD Chieti FC 1992 SRL, ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore Simone Mercorelli dal Giudice sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 44 del 24 ottobre 2024, in relazione alla gara Fermana F.C. SSD A.R.L./Chieti F.C. 1992 S.R.L. del 23 ottobre 2024.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: "Per avere, calciatore in panchina, rivolto espressione irriguardosa all’indirizzo del Direttore di gara, nella circostanza colpiva con un pugno la propria panchina."
La società reclamante ritiene che il calciatore Simone Mercorelli non abbia profferito alcuna frase irriguardosa nei confronti dell’arbitro, avendo solo dato un pugno alla propria panchina e allega due dichiarazioni sottoscritte dall’allenatore dei portieri e dall’allenatore in seconda del Chieti, con le quali verrebbe confermata la dinamica della fattispecie trasgressiva riguardante il calciatore Mercorelli, cosi come riportata nel reclamo.
Nel reclamo si evidenzia che il calciatore si è recato immediatamente dall’arbitro per chiedere scusa, riconoscendo l’eccesso di foga nel colpire la panchina.
Conclusivamente la reclamante chiede l’annullamento della sanzione o, in subordine la riduzione della stessa.
Nel corso dell’udienza è stato udito l’avv. Antonio Pimpini per la reclamante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d'Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, rigetta il reclamo.
La società reclamante ritiene che il calciatore Simone Mercorelli non abbia posto in essere una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro, avendo solo dato un pugno alla propria panchina.
Il Collegio rileva che il referto arbitrale di cui all’atto integrativo, che ai sensi dell'art. 61, comma 1, C.G.S., ha valore di piena prova in ordine ai fatti accaduti ed ai comportamenti tenuti dai tesserati sul campo di gioco, nonostante le dichiarazioni rese dagli allenatori del Chieti cui non può attribuirsi rilevanza probatoria di segno contrario in considerazione dei rapporti con il calciatore sanzionato e l’interesse dagli stessi nutrito circa il positivo esito del reclamo, cosi testualmente recita: "Al 39° del 2T, Mercorelli Simone n. 1 della Soc. Chieti riceveva un provvedimento di espulsione in quanto a gioco fermo, mi diceva i seguenti epiteti ad alta voce: ‘ti stai facendo prendere per il culo’. Lo stesso mentre commetteva tale infrazione, colpiva la panchina nella quale era seduto con un pugno”.
Alla luce di tale precisa ricostruzione del fatto accaduto, appare fondata la qualificazione giuridica della fattispecie operata dal Giudice sportivo e la conseguente sanzione a quattro giornate effettive di gara, pari al minimo edittale previsto dall’art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S., inflitta al calciatore Simone Mercorelli, non essendovi dubbi sul contenuto offensivo delle parole proferite all'arbitro.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce