LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 10.10.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MONTANINO/MATERA FC SSD

RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo MONTANINO/MATERA FC SSD

La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 18.09.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del Calciatore MONTANINO Riccardo ricevuto a mezzo pec il 26.06.2024, regolarmente notificato alla F.C. MATERA S.S.D.A R.L.

RILEVATA

l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)

PRESO ATTO

della mancata costituzione da parte della F.C. MATERA S.S.D.A R.L.

VALUTATI

tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all’udienza del 18.09.2024

OSSERVA

Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la F.C. MATERA S.S.D.A R.L, per la stagione sportiva 2023/24, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 4.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dalla Società Sportiva la minor somma di euro 3.600,00 e, pertanto, ha chiesto la condanna del F.C. MATERA S.S.D.A R.L al pagamento della somma di Euro 400,00.

La parte ricorrente, in data 9.07.2024, ha inviato alla CAE una PEC - con annessa la richiesta, firmata dal Calciatore, di dichiarare cessata la materia del contendere – avendo la F.C. MATERA S.S.D.A R.L. adempiuto al pagamento di € 400,00 e che tale pagamento soddisfa ed estingue l’obbligazione richiesta. Il ricorrente virtualmente presente attraverso il suo legale conferma quanto appena trascritto

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere.  Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it