LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 190 del 10.10.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Antonella PLEVANO/A.S.D.FEMMINILE MOLFETTA
RICORSO DELLA CALCIATRICE Antonella PLEVANO/A.S.D.FEMMINILE MOLFETTA
La Commissione Accordi Economici (di seguito: C.A.E.) riunitasi in seduta pubblica, in data 18.09.2024, presso la sede nazionale della Lega Nazionale Dilettanti, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso della Calciatrice PLEVANO Antonella ricevuto a mezzo pec il 20.05.2024, regolarmente notificato alla A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA
RILEVATA
l’ammissibilità del ricorso del calciatore (essendo state adempiute le formalità prescritte dall’art. 28, commi 3 e 4 del Regolamento L.N.D.)
PRESO ATTO
della mancata costituzione da parte della A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA
VALUTATI
tutti gli scritti e i documenti depositati, di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione, e udito il ricorrente, virtualmente avvisato e presente, attraverso un sostituto processuale (giusta delega depositata in atti) all’udienza del 18.09.2024
OSSERVA
Il ricorrente calciatore ha adito questa Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ancora dovute, in virtù di un accordo economico ai sensi dell’art. 94 ter N.O.I.F. sottoscritto con la A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA, per la stagione sportiva 2022/23, a fronte di un compenso globale lordo di Euro 8.000,00. Il ricorrente, in particolare, ha dedotto di aver ricevuto dall’Associazione Sportiva la minor somma di Euro 6.500,00 e, pertanto, chiesde la condanna del A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA al pagamento della somma di Euro 1.500,00.
La parte ricorrente, in data 07.08.2024, ha inviato una PEC - con annessa la richiesta, firmata dal Calciatore, di dichiarare cessata la materia del contendere – avendo la A.S.D. FEMMINILE MOLFETTA adempiuto al pagamento di € 1.500,00 e che tale pagamento soddisfa ed estingue l’obbligazione richiesta.
Il ricorrente virtualmente presente attraverso il suo legale conferma quanto appena trascritto. In data 23/09/2024 il ricorrente per il tramite del suo legale trasmette PEC alla CAE che la allega al fascicolo dove viene ribadita l’estinzione dell’obbligazione per effetto del pagamento
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti per le causali di cui in motivazione, preso atto della conciliazione intervenuta tra le parti, ritenuta pertanto superflua qualsiasi ulteriore valutazione, dichiara cessata la materia del contendere. Dispone altresì che la tassa reclamo versata venga incamerata.