LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2024/2025 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 210 del 28.10.2024 – Delibera – RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia IANNETTI/A.S.D.LUCCHESE FEMM.
RICORSO DELLA CALCIATRICE Silvia IANNETTI/A.S.D.LUCCHESE FEMM.
Con ricorso, ritualmente presentato alla L.N.D.- Commissione Accordi Economici in data 23.05.2024, e notificato via PEC alla ASD LUCCHESE FEMMINILE in pari data, la calciatrice IANNETTI SILVIA, come in atti rappresentata difesa e domiciliata, adiva questa Commissione, esponendo di essere stata tesserata per la stagione sportiva 2022/2023 con la società ASD LUCCHESE FEMMINILE e, di aver sottoscritto un accordo economico ai sensi dell’art 94 ter delle NOIF, a fronte di un compenso lordo annuo di euro 5.500,00.La ricorrente, in particolare, ha dedotto di NON aver ricevuto dall’associazione nessuna somma a lei spettante, pur avendo adempiuto a tutti i suoi obblighi da calciatrice – e, pertanto, ha chiesto la condanna dell’ASD LUCCHESE FEMMINILE al “pagamento della somma di Euro 5.500,00”lordi.
Alla seduta del 3 luglio 2024, quindi, il ricorso veniva tenuto a decisione sulle conclusioni già rassegnate da parte ricorrente, in quanto la società non si costituiva nei termini previsti.
La Commissione, visti gli atti e, verificata la mancata attestazione dell’avvenuto deposito dell’accordo economico presso la Divisione calcio Femminile, in quanto la calciatrice depositava la copia della Pec d’invio alla Divisione calcio Femminile e copia dell’accordo economico sprovvisto del numero di protocollo del depositato, sospendeva qualsiasi decisione nel merito e con provvedimento inviato alle parti, rinviava la seduta in data 18.09.2024, al fine di consentire la Commissione di richiedere ulteriori informazioni alla Divisione calcio Femminile, in merito al ricevimento della pec inviata dalla calciatrice e l’attestazione dell’avvenuto deposito dell’accordo economico.
Alla seduta del 18 settembre 2024, è comparso solo la parte ricorrente, tramite il suo procuratore di fiducia e, quindi, il ricorso veniva tenuto in decisione. Il legale di fiducia faceva presente alla Commissione che, la sua assistita calciatrice, era in possesso non solo della copia della Pec già prodotta negli atti difensivi inviata all’indirizzo della Divisione calcio Femminile, ma anche della ricevuta di avvenuta consegna e l’allegata dicitura contratto firmato, pdf, e pertanto, chiedeva un termine per il deposito in originale della ricevuta di avvenuta consegna inviata all’indirizzo preposto al ricevimento degli accordi economici.
La Commissione, preso atto del chiesto termine da parte ricorrente, dava nuovamente impulso al procedimento, fissando per la sua trattazione l’udienza del 9.10 2024 di cui è stata data regolare e tempestiva comunicazione alle parti.
All’udienza del 19.10.2024, non sono comparsi le parti.
La Commissione esaminati gli atti, le richieste e conclusioni in essi contenute, oltre alla documentazione allegata a sostegno dello stesso e quella agli atti del procedimento, nonché la Pec dell’ufficio tesseramento Divisione Calcio Femminile, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. La documentazione prodotta dalla ricorrente offre ampio riscontro della domanda azionata, risultando accertata sia la conclusione all’accordo economico sia la regolarità dello stesso nonché il diritto della ricorrente al pagamento dei compensi maturati nella misura complessiva di euro 5.500 lordi.
La Commissione Accordi Economici, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, all’unanimità così provvede:
ACCOGLIE
il ricorso nei limiti di cui in motivazione e dichiara l’obbligo della società ASD LUCCHESE FEMMINILE di corrispondere alla sig.ra Iannetti Silvia la complessiva somma di euro 5.500,00 lordi. Ordina alla ASD LUCCHESE FEMMINILE di comunicare alla Divisione Calcio Femminile i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità della calciatrice regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione per effetto di quanto previsto dall’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'iban bancario (obbligatoriamente della calciatrice) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.