FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.61/AA del 02/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da IEMMELLO (1)
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1163 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Pietro IEMMELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:
PIETRO IEMMELLO, all’epoca dei fatti calciatore professionista tesserato per la società US CATANZARO CALCIO 1929, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 26.05.2024 postato sul proprio personale profilo del social network Instagram un video riproducente alcuni tifosi della società US CATANZARO CALCIO 1929 festanti e intonanti un coro dal contenuto ingiurioso e offensivo verso la società e i sostenitori del COSENZA CALCIO;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pietro IEMMELLO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Pietro IEMMELLO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.