FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.72/AA del 19/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCATENA D’amore CAPISTRELLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 932 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco D’AMORE e Michele SCATENA, e della società A.S.D. CAPISTRELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:
FRANCESCO D’AMORE, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Capistrello, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 23, commi 1 e 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione agli artt. 33, comma 1, e 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere affidato nella stagione sportiva 2023-24, dal 12 ottobre 2023 al 15 febbraio 2024, la squadra della propria società di appartenenza, partecipante al campionato di Eccellenza, al Sig. Michele Scatena, in mancanza di valido tesseramento del Settore Tecnico (sopravvenuto soltanto con decorrenza 16 febbraio 2024);
MICHELE SCATENA, allenatore UEFA B, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Capistrello, tesseratosi come allenatore della stessa società con decorrenza 16 febbraio 2024, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 23, commi 1 e 2, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., nonché dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, anche in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 39, lett. Da), del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto la funzione di Allenatore della squadra della società A.S.D. Capistrello, partecipante al campionato di Eccellenza nella stagione sportiva 2023-24, dal 12 ottobre 2023 al 15 febbraio 2024, in mancanza di valido tesseramento del Settore Tecnico (sopravvenuto soltanto con decorrenza 16 febbraio 2024);
A.S.D. CAPISTRELLO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Francesco D’AMORE e Michele SCATENA;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele SCATENA e dal Sig. Francesco D’AMORE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CAPISTRELLO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Francesco D’AMORE, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Michele SCATENA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CAPISTRELLO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.