FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.78/AA del 20/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TESSERATI ASD NUOVA REAL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 905 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto DI BRANCO, Alessio FAVA, Andrea PASCALE, Edoardo COLOMBO, Edoardo MONTRASIO, Federico BALDINI, Andrea LASCALA, Klodian LUKAJ, Matteo CLAUSI, Michael MASTRAPASQUA, Nicholas NAPPI, Nicolas SOSIO, Simone BOSCOLO, Simone MARZOLA e Stefano SERIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO DI BRANCO, ALESSIO FAVA, ANDREA PASCALE, EDOARDO COLOMBO, EDOARDO MONTRASIO, FEDERICO BALDINI, ANDREA LASCALA, KLODIAN LUKAJ, MATTEO CLAUSI, MICHAEL MASTRAPASQUA, NICHOLAS NAPPI, NICOLAS SOSIO, SIMONE BOSCOLO, SIMONE MARZOLA E STEFANO SERIO, all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la A.S.D. Nuova Real, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 92, comma 1, delle N.O.I.F. per essersi rifiutati senza alcun giustificato motivo, a far data dal 3.2.2024, di svolgere attività sportiva in favore della società per la quale erano tesserati; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto DI BRANCO, Alessio FAVA, Andrea PASCALE, Edoardo COLOMBO, Edoardo MONTRASIO, Federico BALDINI, Andrea LASCALA, Klodian LUKAJ, Matteo CLAUSI, Michael MASTRAPASQUA, Nicholas NAPPI, Nicolas SOSIO, Simone BOSCOLO, Simone MARZOLA e Stefano SERIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Alberto DI BRANCO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Alessio FAVA, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Andrea PASCALE, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Edoardo COLOMBO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Edoardo MONTRASIO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Federico BALDINI, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Andrea LASCALA, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Klodian LUKAJ, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Matteo CLAUSI, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Michael MASTRAPASQUA, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Nicholas NAPPI, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Nicolas SOSIO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Simone BOSCOLO, di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Simone MARZOLA, e di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Stefano SERIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 

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