FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.79/AA del 20/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD DOGLIANI CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1031 pfi 23-24 adottato nei confronti della società ASD DOGLIANI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD DOGLIANI CALCIO, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere alcuni suoi sostenitori presenti nella tribuna dell’impianto sportivo, in occasione della gara A.S.D. Dogliani Calcio - A.S.D. C.S.F. Carmagnola del 23.3.2024 e valevole per il campionato Under 19, ripetutamente offeso i calciatori ed sostenitori della squadra avversaria, nonché per avere gli stessi raggiunto gli spazi antistanti gli spogliatoi dove davano vita ad un acceso diverbio con i calciatori tesserati per la A.S.D. C.S.F. Carmagnola;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Pasquale Russo, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD DOGLIANI CALCIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD DOGLIANI CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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