FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.80/AA del 23/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MORRONE OLIVERIO ASD FARADOMUS
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1068 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Pasquale MORRONE, Maria OLIVERIO, e della società A.S.D. FARADOMUS, avente ad oggetto la seguente condotta:
PASQUALE MORRONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Faradomus, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Faradomus, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. S.C. nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Faradomus, nel campionato Pulcini Grassroots Crotone per la stagione sportiva 2023-2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere affidato, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria "Pulcini" alla sig.ra Oliverio Maria, pur essendo quest’ultima sprovvista della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del regolamento del Settore Tecnico;
MARIA OLIVERIO, all’epoca dei fatti vice presidente della società ASD Faradomus, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere la stessa consentito e comunque non impedito la partecipazione del calciatore sig. S.C., nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Faradomus, nel campionato Pulcini Grassroots Crotone per la stagione sportiva 2023-2024, nonostante lo stesso non fosse tesserato per tale società; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. G, del regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile e Scolastico per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di tecnico della squadra della società ASD Faradomus militante nella categoria "Pulcini" pur essendo sprovvista della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
A.S.D. FARADOMUS, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sig.ri Morrone Pasquale e Oliverio Maria;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria OLIVERIO e dal Sig. Pasquale MORRONE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FARADOMUS;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Pasquale MORRONE, di 4 (quattro) mesi di inibizione per la Sig.ra Maria OLIVERIO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. FARADOMUS;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.