FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.81/AA del 23/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCARCELLA A.S.D. APULIA TRANI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1023 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e della società A.S.D. APULIA TRANI, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO ORAZIO SCARCELLA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. Apulia Trani, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 5, delle N.O.I.F. e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato alla calciatrice sig.ra Maria Paola Mazzoni la somma accertata dalla Commissione Accordi Economici per il Calcio Femminile con provvedimento pubblicato con C.U. n. 3/CAEF e comunicato alla Società A.S.D. Apulia Trani con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 22 febbraio 2024, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni della detta pronuncia;

A.S.D. APULIA TRANI, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA al momento della commissione dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio Orazio SCARCELLA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. APULIA TRANI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio Orazio SCARCELLA, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2024/2025 per la società A.S.D. APULIA TRANI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it