FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.84/AA del 23/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAVALLARI ZAPPALA A.S.D. ROSTA CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1066 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Maurizio CAVALLARI, Alberto ZAPPALÀ, e della società A.S.D. ROSTA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MAURIZIO CAVALLARI, iscritto nell’albo dei tecnici e allenatore tesserato per la società F.C.D. Pinerolo all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 40, commi 1 e 2, del Regolamento Settore Tecnico, nonché dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso nel corso della stagione sportiva 2023-2024, pur essendo tesserato quale allenatore per la società F.C.D. Pinerolo, esonerato a metà del mese di gennaio 2024, svolto nel corso della stessa stagione sportiva attività di allenatore della squadra categoria Pulcini 2014 in favore della società A.S.D. Rosta Calcio privo di tesseramento, esercitando di fatto lo stesso attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;
ALBERTO ZAPPALÀ, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosta Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico, e dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosta Calcio consentito, e comunque non impedito, al Sig. Maurizio Cavallari, tesserato quale allenatore per la società F.C.D. Pinerolo, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, privo di tesseramento, attività di allenatore della squadra categoria Pulcini 2014 in favore della società A.S.D. Rosta Calcio, esercitando di fatto lo stesso attività per più di una società nella medesima stagione sportiva; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rosta Calcio, consentito, e comunque non impedito, che cinque calciatori minorenni prendessero parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rosta Calcio in occasione del Torneo Nazionale “Ischia Cup – Memorial Giovanni Oranio” organizzato dalla società A.S.D. Mondo Sport Pulcini 1^ anno-Primi Calci, svoltosi dal 27 marzo 2024 al 29 marzo 2024, sebbene gli stessi fossero tesserati all’epoca dei fatti per la società F.C.D. Pinerolo e non fossero in possesso del nulla osta per poter partecipare a tale competizione sportiva nelle fila di una diversa compagine; A.S.D. ROSTA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Alberto Zappalà, Presidente, e al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il Sig. Maurizio Cavallari, tecnico.
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alberto ZAPPALÀ in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROSTA CALCIO, e dal Sig. Maurizio CAVALLARI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Maurizio CAVALLARI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alberto ZAPPALÀ, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ROSTA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.