FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.86/AA del 23/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TASSELLI MOSCHITI A.S.D. CHIESANUOVA 1975

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1032 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Filippo TASSELLI, Giovanni Roberto MOSCHITI, e della società A.S.D. CHIESANUOVA 1975, avente ad oggetto la seguente condotta:

FILIPPO TASSELLI, Vice Presidente della società Olimpia Prato SSDARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 21, comma 4, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nelle stagioni sportive 2022 – 2023 e 2023 -2024, svolto le funzioni di fatto di dirigente per la ASD Chiesanuova 1975 nonostante non fosse tesserato per tale società e fosse tesserato, invece, per la società Olimpia Prato SSDARL;

GIOVANNI ROBERTO MOSCHITI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Chiesanuova 1975 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 21, comma 4, delle N.O.I.F., per aver lo stesso consentito e comunque non impedito, nelle stagioni sportive 2022 – 2023 e 2023 -2024, al Sig. Filippo Tasselli di svolgere le funzioni di fatto di dirigente per la società dallo stesso rappresentata in assenza di tesseramento e nonostante quest’ultimo fosse tesserato per la società Olimpia Prato SSDARL con la qualifica di vice presidente;

A.S.D. CHIESANUOVA 1975, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Giovanni Moschiti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni Roberto MOSCHITI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CHIESANUOVA 1975, e dal Sig. Filippo TASSELLI;

 - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni Roberto MOSCHITI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Filippo TASSELLI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CHIESANUOVA 1975;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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