FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.87/AA del 26/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FERRANTE POL.D. BELLAVISTA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1100 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Francesco FERRANTE, e della società POL. D. BELLAVISTA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO FERRANTE, calciatore tesserato per la società Bellavista all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 13.4.2024 in occasione della gara Bellavista – Agon Club Altamura valevole per il girone A del Campionato Provinciale Under 16, all’incirca alla metà del secondo tempo, rivolto espressione offensiva al sig. G.M., calciatore tesserato per la società Agon Club Altamura;

POL. D. BELLAVISTA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Francesco Ferrante; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Maria Stella Amatulli, in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenne Francesco FERRANTE, e dal Sig. Donato Bellavista, in qualità di Presidente e Legale rappresentante, per conto della società POL. D. BELLAVISTA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 5 (cinque) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Francesco FERRANTE, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società POL. D. BELLAVISTA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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