FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.89/AA del 26/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BRUNO DI TOMASO DE FRANCO NATALE ASD ROTONDA CALCIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 796 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco Giuseppe BRUNO, Rocco DI TOMASO, Biagio DE FRANCO, Pasquale NATALE e della società A.S.D. ROTONDA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO GIUSEPPE BRUNO, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato per la Società ASD ROTONDA CALCIO e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’ambito e nell’interesse della Società ASD ROTONDA CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso effettivamente e senza titolo alcuno, in quanto soggetto non appartenente alla compagine societaria, disposto l’esclusione del calciatore sig. Walter Cozza, tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 per la Società ASD ROTONDA CALCIO e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D per il periodo dal 23.08.2023 e fino al 30.6.2024, dalle convocazioni in prima squadra e dalle sedute ed allenamenti di quest’ultima, in via permanente a far data dal 07.12.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato della squadra Juniores Under 19 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato;

ROCCO DI TOMASO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD ROTONDA CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso formalmente disposto, in qualità di Presidente della Società ASD ROTONDA CALCIO, l’esclusione del calciatore Sig. Walter Cozza, tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 per la Società ASD ROTONDA CALCIO e da questo contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D per il periodo dal 23.08.2023 e fino al 30.06.2024, dalle convocazioni in prima squadra in via permanente a far data dal 07.12.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato della squadra Juniores Under 19 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale soggetto dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD ROTONDA CALCIO, consentito e/o comunque non impedito che, il Sig. Francesco Giuseppe Bruno, soggetto non tesserato e che in ogni caso svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale nell’ambito e nell’interesse della Società dalla stessa rappresentata, disponesse l’esclusione del calciatore sig. Walter Cozza, tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 con la Società ASD ROTONDA CALCIO e da questa contrattualizzato per l’utilizzo nel campionato di Serie D per il periodo con decorrenza dal 23.08.2023 e fino al 30.06.2024, dalle convocazioni in prima squadra in via permanente a far data dal 07.12.2023, con imposizione dell’utilizzo del predetto calciatore nel campionato della squadra Juniores Under 19 e quindi dello svolgimento di mansioni sportive degradate rispetto al tipo di rapporto instaurato; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della ASD ROTONDA CALCIO, consentito e non impedito, che il sig. Biagio De Franco, soggetto abilitato in qualità di tecnico UEFA C ma non abilitato quale preparatore atletico, svolgesse in assenza di tesseramento per la società ASD ROTONDA CALCIO per la stagione sportiva in corso, dal mese di agosto 2023 e sino a fine gennaio 2024, il ruolo di preparatore atletico della squadra militante nel campionato di Serie D; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato dei poteri di rappresentanza della ASD ROTONDA CALCIO, consentito e non impedito, che il sig. Pasquale Natale, soggetto abilitato in qualità di preparatore atletico presso il Settore Tecnico F.I.G.C. ma non tesserato per la società ASD ROTONDA CALCIO per la stagione sportiva 2023 - 2024, svolgesse, a partire dal 1 febbraio 2024 e sino quantomeno al giorno della sua audizione (20.05.2024), il ruolo di consulente dell’allenatore della prima squadra, Sig. Giuseppe Pagana, per la preparazione atletica della squadra militante nel campionato di Serie D, in assenza di regolare tesseramento;

BIAGIO DE FRANCO, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato con la società ASD ROTONDA CALCIO e tesserato dal 2.2.2024 per la società Freedom FC S.S.D. A.R.L. per la stagione sportiva 2023 – 2024, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, 37, comma 1, e 29, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in qualità di tecnico abilitato UEFA C presso il Settore Tecnico, svolto indebitamente, dal mese di agosto 2023 e sino a fine gennaio 2024, il ruolo di preparatore atletico della squadra militante nel campionato di Serie D, non essendo provvisto della necessaria abilitazione di preparatore atletico e non essendo tesserato con la società ASD ROTONDA CALCIO per la stagione sportiva 2023-2024;

PASQUALE NATALE, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato con la società ASD ROTONDA CALCIO e che in ogni caso svolgeva attività tecnica nell’ambito e nell’interesse della Società ASD ROTONDA CALCIO, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso svolto, a partire dal 1 febbraio 2024 e sino quantomeno al giorno della sua audizione (20.05.2024), non essendo tesserato con la società Rotonda Calcio, il ruolo di consulente dell’allenatore della prima squadra della società, Sig. Pagana Giuseppe, per la preparazione atletica della squadra militante nel campionato di Serie D, pur essendo abilitato in qualità di tecnico preparatore atletico presso il settore tecnico F.I.G.C.; A.S.D. ROTONDA CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Di Tomaso Rocco, in qualità di Presidente nonché legale rappresentante della stessa, nonché per le condotte poste in essere dai Sig.ri Francesco Giuseppe Bruno, Biagio De Franco e Pasquale Natale;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Rocco DI TOMASO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ROTONDA CALCIO, e dai Sig.ri Francesco Giuseppe BRUNO, Biagio DE FRANCO, Pasquale NATALE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco Giuseppe BRUNO, di 4 (quattro) mesi e di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Rocco DI TOMASO, di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Biagio DE FRANCO, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Pasquale NATALE, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. ROTONDA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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