FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.90/AA del 28/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FERRARI ZOCCATELLI SSDRAL INTREPIDA 1938
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 966 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Andrea FERRARI, Sergio ZOCCATELLI, e della società SSDARL INTREPIDA 1938, avente ad oggetto la seguente condotta:
ANDREA FERRARI, Tesserato come tecnico per la società SSDARL Intrepida 1938 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione agli artt. 31, commi 5 e 6, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto in favore della società SSDARL Intrepida 1938 nelle gare di seguito indicate, la funzione di massaggiatore - come emerge dalle relative distinte - benché lo stesso fosse privo dei necessari requisiti abilitativi per svolgere tale mansione, ma fosse tesserato per la predetta società unicamente con la qualifica di Allenatore UEFA B: Intrepida – Colognola ai Colli del 10 settembre 2023 e Intrepida – Gazzolo 2014 del 19 settembre 2023 valevoli per il Campionato di Seconda Categoria; Intrepida – Bnc Noi ASD del 28 ottobre 2023; Intrepida – San Martino Giovani del 1° novembre 2023; Olimpia Verona – Intrepida del 4 novembre 2023; Intrepida - Cadidavid dell’11 novembre 2023; Intrepida – Soave del 2 dicembre 2023; Intrepida – Atlas del 9 dicembre 2023; Intrepida – Life F.C. del 16 dicembre 2023 valevoli per Campionato Provinciale Juniores; Avesa – Intrepida del 29 gennaio 2024; Pedemonte- Intrepida del 10 febbraio 2024; Intrepida- Corbiolo del 17 febbraio 2024; Consolini – Intrepida del 24 febbraio 2024; Peschiera – Intrepida del 16 marzo 2024; Intrepida -Olimpica del 23 marzo 2024; Lazise – Intrepida del 6 aprile 2024, valevoli per il Campionato Juniores Seconda Fase Elite;
SERGIO ZOCCATELLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Intrepida 1938 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, in relazione all’art. 31, commi 5 e 6, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Andrea Ferrari di svolgere in favore della società SSDARL Intrepida 1938 alle gare di seguito indicate, la funzione di massaggiatore - come emerge dalle relative distinte - benché lo stesso fosse privo dei necessari requisiti abilitativi per svolgere tale mansione, ma fosse tesserato per la predetta società unicamente con la qualifica di Allenatore UEFA B: Intrepida – Colognola ai Colli del 10 settembre 2023 e Intrepida – Gazzolo 2014 del 19 settembre 2023 valevoli per il Campionato di Seconda Categoria; Intrepida – Bnc Noi ASD del 28 ottobre 2023; Intrepida – San Martino Giovani del 1° novembre 2023; Olimpia Verona – Intrepida del 4 novembre 2023; Intrepida - Cadidavid dell’11 novembre 2023; Intrepida – Soave del 2 dicembre 2023; Intrepida – Atlas del 9 dicembre 2023; Intrepida – Life F.C. del 16 dicembre 2023 valevoli per Campionato Provinciale Juniores; Avesa – Intrepida del 29 gennaio 2024; Pedemonte- Intrepida del 10 febbraio 2024; Intrepida- Corbiolo del 17 febbraio 2024; Consolini – Intrepida del 24 febbraio 2024; Peschiera – Intrepida del 16 marzo 2024; Intrepida -Olimpica del 23 marzo 2024; Lazise – Intrepida del 6 aprile 2024, valevoli per il Campionato Juniores Seconda Fase Elite;
SSDARL INTREPIDA 1938, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Sergio Zoccatelli ed Andrea Ferrari;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio ZOCCATELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL INTREPIDA 1938, e dal Sig. Andrea FERRARI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Sergio ZOCCATELLI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Andrea FERRARI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società SSDARL INTREPIDA 1938;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.