FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.91/AA del 28/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUFI CURCI MOLFETTA CALCIO SSD ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1058 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Saverio BUFI, Giuseppe CURCI, e della società MOLFETTA CALCIO SSD ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAVERIO BUFI, Presidente e legale rappresentante della società Molfetta Calcio SSD ARL all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., e dagli artt. 33, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito che la conduzione tecnica della squadra femminile della propria società di appartenenza fosse affidata, quantomeno nel periodo dal 23 febbraio 2024 al 1° marzo 2024, al Sig. Curci Giuseppe, pur essendo quest’ultimo in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Barletta 1922 nella stagione sportiva 2023-2024;

GIUSEPPE CURCI, Tecnico UEFA B tesserato per la società A.S.D. Barletta Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4 delle N.O.I.F., e dagli artt. 33, comma 1, 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto la funzione di Allenatore della squadra femminile della società Molfetta Calcio SSD ARL, quantomeno nel periodo dal 23 febbraio 2024 al 1° marzo 2024, pur essendo lo stesso contemporaneamente tesserato, nel suddetto periodo, come tecnico della società A.S.D. Barletta 1922;

MOLFETTA CALCIO SSD ARL, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti di cui ai precedenti capi di incolpazione, ascritti al Sig. Saverio BUFI, Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della medesima società, e al Sig. Giuseppe CURCI, quale tesserato della società A.S.D. Barletta 1922, ma esercente attività rilevante per l’ordinamento sportivo, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Molfetta Calcio SSD ARL;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Saverio BUFI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società MOLFETTA CALCIO SSD ARL, e dal Sig. Giuseppe CURCI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Saverio BUFI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe CURCI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società MOLFETTA CALCIO SSD ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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