FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.92/AA del 28/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CAVALIERE A. CAVALIERE O. ASD AVC VOGHERESE 1919

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1004 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Andrea Elvio CAVALIERE, Oreste CAVALIERE, e della società ASD AVC VOGHERESE 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

ANDREA ELVIO CAVALIERE, Allenatore Uefa C, tesserato in qualità di Allenatore in prima, categoria Esordienti, e in qualità di dirigente per la società ASD AVC VOGHERESE 1919 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1 e comma 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2 -2023/2024 del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto attività di allenatore in occasione delle gare del campionato di Serie D, Girone A stagione sportiva 2023 – 2024, AVC Vogherese 1919 – Bra del 10 marzo 2024, Lavagnese - AVC Vogherese 1919 del 17 marzo 2024, AVC Vogherese 1919 – Borgosesia del 24 marzo 2024 e Alcione - AVC Vogherese 1919 del 28 marzo 2024, il tutto senza essere in possesso delle abilitazioni prescritte dal Comunicato Ufficiale n. 2 – 2023 – 2024 del Settore Tecnico; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 31, comma 5 e comma 6, del Regolamento Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2-2023/2024 del Settore Tecnico, per aver svolto attività di Massaggiatore in occasione delle gare del campionato di Serie D, Girone A stagione sportiva 2023 – 2024, Lavagnese - AVC Vogherese 1919 del 17 marzo 2024, Alcione - AVC Vogherese 1919 del 28 marzo 2024, F.C. Vado – AVC Vogherese 1919 del 14 aprile 2024, Città di Varese – AVC Vogherese 1919 del 28 aprile 2024, come risultante dalle distinte ufficiali di gara, il tutto senza avere i requisiti e la iscrizione prescritti dall’art. 31 comma 5 e 6 del Regolamento Settore Tecnico, così come confermato dallo stesso sig. Andrea Elvio Cavaliere in sede di audizione;

ORESTE CAVALIERE, Presidente e Legale Rappresentante della società ASD AVC VOGHERESE 1919 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dal Comunicato Ufficiale n. 2 - 2023/2024 del Settore Tecnico, per aver consentito e, comunque, per non aver impedito che il sig. Andrea Elvio Cavaliere svolgesse attività di allenatore in occasione delle gare del campionato di Serie D, Girone A stagione sportiva 2023 – 2024, AVC Vogherese 1919 – Bra del 10 marzo 2024, Lavagnese - AVC Vogherese 1919 del 17 marzo 2024, AVC Vogherese 1919 – Borgosesia del 24 marzo 2024 e Alcione - AVC Vogherese 1919 del 28 marzo 2024, il tutto senza essere in possesso delle abilitazioni prescritte dal Comunicato Ufficiale n. 2 – 2023 – 2024 del Settore Tecnico; nonché in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 31, comma 5 e comma 6 del Regolamento Settore Tecnico, e dal Comunicato Ufficiale n. 2-2023/2024 del Settore Tecnico, per aver consentito e, comunque, per non aver impedito che il sig. Andrea Elvio Cavaliere svolgesse attività di Massaggiatore in occasione delle gare del campionato di Serie D, Girone A stagione sportiva 2023 – 2024, Lavagnese - AVC Vogherese 1919 del 17 marzo 2024, Alcione - AVC Vogherese 1919 del 28 marzo 2024, F.C. Vado – AVC Vogherese 1919 del 14 aprile 2024, Città di Varese – AVC Vogherese 1919 del 28 aprile 2024, come risultante dalle distinte ufficiali di gara, il tutto senza avere i requisiti e la iscrizione prescritti dall’art. 31 comma 5 e 6 del Regolamento Settore Tecnico, così come confermato dallo stesso sig. Andrea Elvio Cavaliere in sede di audizione;

ASD AVC VOGHERESE 1919, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Andrea Elvio CAVALIERE e dal sig. Oreste CAVALIERE, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Andrea Elvio CAVALIERE, e dal Sig. Oreste CAVALIERE in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD AVC VOGHERESE 1919;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica e di € 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per il Sig. Andrea Elvio CAVALIERE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Oreste CAVALIERE, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società ASD AVC VOGHERESE 1919;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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