FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.93/AA del 28/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CASO ASD REAL FOLIGNO C5
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1013 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Domenico CASO, e della società ASD REAL FOLIGNO C5, avente ad oggetto la seguente condotta:
DOMENICO CASO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Real Foligno C5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto stabilito dal Comunicato Ufficiale del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti n. 1 dell’1.7.2023, per non avere lo stesso, in occasione della gara Real Foligno C5 – Rivo disputata in data 23.3.2024 e valevole per il girone A del Campionato di Calcio a 5, determinato e praticato i prezzi dei biglietti per il settore ospiti nella misura di eguale entità a quello più basso stabilito per gli spettatori locali; per i sostenitori locali, in particolare, non veniva stabilito alcun prezzo del biglietto, mentre per i sostenitori ospiti veniva determinato e praticato il prezzo unico di Euro 50,00;
ASD REAL FOLIGNO C5, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Domenico Caso; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico CASO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL FOLIGNO C5;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Domenico CASO, e di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD REAL FOLIGNO C5;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.