FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.95/AA del 28/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROMANO MEO NAPOLITANO ASD AC TERZIGNO 1964 ASD CIMITILE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1041 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto ROMANO, Valentino MEO, Francesco NAPOLITANO e delle società ASD AC TERZIGNO 1964 ed ASD CIMITILE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALBERTO ROMANO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD AC Terzigno 1964, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 19 e 20.6.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento; VALENTINO MEO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Cimitile, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 19 e 20.6.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

FRANCESCO NAPOLITANO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società Cimitile, in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato per i giorni 19 e 20.6.2024, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

ASD AC TERZIGNO 1964, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Alberto Romano all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione; ASD CIMITILE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Valentino Meo e Francesco Napolitano all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Alberto ROMANO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD AC TERZIGNO 1964, Valentino MEO, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD CIMITILE e dal Sig. Francesco NAPOLITANO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Alberto ROMANO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Valentino MEO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Francesco NAPOLITANO, di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD AC TERZIGNO 1964, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società ASD CIMITILE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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