FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.96/AA del 29/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BIANCHI BEDIN SSDARL BERICI FOOTBALL CLUB

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1033 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Piero BIANCHI e Alessandro BEDIN, e della società SSDARL BERICI FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO BIANCHI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Berici Football Club, in violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 15 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSDARL Berici Football Club, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. E.R. partecipasse, nelle fila della squadra schierata dalla SSDARL Berici Football Club, alla gara A.S.D. Veca Rivereel - SSDARL Berici Football Club del 9.3.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, nonostante lo stesso, nato nel 2013, non potesse prendere parte a tale incontro in quanto il campionato Giovanissimi Under 15 era riservato ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;

ALESSANDRO BEDIN, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società SSDARL Berici Football Club, in violazione dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dalla Sezione 2.1), lett. a) limiti di età, Under 15 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 del 7 luglio 2023 per avere lo stesso in occasione dell’incontro A.S.D. Veca Rivereel - SSDARL Berici Football Club del 9.3.2024 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società SSDARL Berici Football Club nella quale è indicato il nominativo del sig. E.R., attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione alla gara del calciatore appena citato nonostante lo stesso, nato nel 2013, non potesse prendere parte a tale incontro in quanto il campionato Giovanissimi Under 15 era riservato ai calciatori nati negli anni 2009 e 2010;

SSDARL BERICI FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Piero Bianchi ed Alessandro Bedin;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Piero BIANCHI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL BERICI FOOTBALL CLUB, e dal Sig. Alessandro BEDIN;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Piero BIANCHI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro BEDIN, di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2024 - 2025 per la società SSDARL BERICI FOOTBALL CLUB;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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