FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.97/AA del 30/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PERFETTI A.S.D. CHISOLA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1091 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe PERFETTI, e della società A.S.D. CHISOLA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIUSEPPE PERFETTI, Dirigente tesserato per la società ASD Chisola Calcio all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver contattato, il giorno 11.03.24 il calciatore Daniele Ciappellano, tesserato con la società Alcione Milano SSD, 6 giorni prima della gara del campionato Serie D - Girone A - Alcione Milano SSD A RL- Chisola Calcio, disputata in data 17.03.2024, per chiedere informazioni legate alla suddetta gara, attinenti nello specifico ad una sua eventuale presenza o meno nella stessa partita, nonché proponendo allo stesso calciatore di tesserarsi con la società ASD Chisola Calcio nella stagione 2024 - 2025, senza aver informato preventivamente la società di appartenenza del Sig. Ciappellano ovvero la società Alcione Milano SSD A RL;
A.S.D. CHISOLA CALCIO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giuseppe PERFETTI;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe PERFETTI, e dal Sig. Luca ATZORI LANGIU, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CHISOLA CALCIO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 30 (trenta) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe PERFETTI, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. CHISOLA CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.