FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.98/AA del 30/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da QUATTRIN BELLOMO A.S.D. REAL CASTELLANA

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Stefano QUATTRIN, Emanuele BELLOMO, e della società A.S.D. REAL CASTELLANA, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO QUATTRIN, Dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Real Castellana all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al termine della gara Calcio Aviano - Real Castellana del 28.3.2024 valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali, preso per il collo il calciatore sig. G.D., tesserato per la società A.S.D. Calcio Aviano, mentre questi stava rientrando negli spogliatoi dopo aver esultato per la vittoria davanti ai propri sostenitori, nonché per averlo spinto con violenza contro la recinzione ed averlo trattenuto posandogli l’avambraccio destro tra il torace ed il collo;

EMANUELE BELLOMO, Direttore sportivo tesserato per la società A.S.D. Real Castellana all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 61, delle N.O.I.F., per essere entrato nel recinto di giuoco al termine della gara Calcio Aviano - Real Castellana del 28.3.2024, valevole per il girone A del Campionato Juniores Provinciali, e per avere fatto accesso allo spogliatoio del direttore di gara al fine di rilasciare una dichiarazione sui fatti accaduti al termine dell’incontro, sebbene non fosse inserito nella distinta di gara;

A.S.D. REAL CASTELLANA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg. Stefano QUATTRIN ed Emanuele BELLOMO; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Stefano QUATTRIN, Emanuele BELLOMO, e dal Sig. Alfredo PIZZIN in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL CASTELLANA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano QUATTRIN, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Emanuele BELLOMO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL CASTELLANA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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