FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.103/AA del 30/08/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BUREI ASD CALCIO AVIANO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1071 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Loris BUREI, e della società A.S.D. CALCIO AVIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:
LORIS BUREI, all’epoca dei fatti vice presidente della società A.S.D. Calcio Aviano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso al termine della gara Calcio Aviano - Real Castellana del 28.3.2024 valevole per il girone A del campionato Juniores Provinciali, in occasione della quale lo stesso svolgeva il ruolo ed i compiti di assistente all’arbitro, proferito nei confronti dei dirigenti della Real Castella le seguenti espressioni con tono provocatorio: “complimenti belli educatori”; nonchè per essersi scagliato contro il dirigente accompagnatore sig. Stefano Quattrin, tesserato per la società A.S.D. Real Castellana, al fine di allontanarlo mentre questi tratteneva il calciatore sig. G.D., tesserato per la società A.S.D. Calcio Aviano, posizionando la bandierina sul suo torace e facendo leva con il proprio corpo fino a farlo cadere per terra per poi immobilizzarlo al suolo ponendo la propria gamba ed il peso del proprio corpo sulla sua schiena;
A.S.D. CALCIO AVIANO, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Loris BUREI;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Loris BUREI, e dal Sig. Elio Merlo, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CALCIO AVIANO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Loris BUREI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO AVIANO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.