FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.105/AA del 03/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da TURRIN US ARCELLA PADOVA ASD
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1028 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario TURRIN, e della società U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:
MARIO TURRIN, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società U.S. Arcella Padova A.S.D., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 39, comma 3, del codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al termine della gara A.S.D. Limena – U.S. Arcella Padova A.S.D del 24.3.2024 valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Veneto, nei pressi della zona dell’ingresso all’area spogliatoi, colpito il sig. Barbieri Fabio, dirigente tesserato per la società A.S.D. Limena, sbattendogli sulla fronte il cancello dell’ingresso riservato ai calciatori ed ai dirigenti, procurandogli una vistosa ferita con fuoriuscita di sangue; U.S.
ARCELLA PADOVA A.S.D., per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Mario TURRIN;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario TURRIN e dal Sig. Gabriele FAVERO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Mario TURRIN, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società U.S. ARCELLA PADOVA A.S.D.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.