FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.110/AA del 04/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GOTTI CITTA’ DI ALBINO SSD ARL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1151 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Walter Pietro GOTTI, e della società CITTÀ DI ALBINO S.S.D. A R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:
WALTER PIETRO GOTTI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. Albinogandino s.r.l., oggi Città di Albino S.S.D. a r.l., in violazione degli artt. 4 e 32 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal punto 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 – 2024 per avere lo stesso, nel periodo dal 3 al 6 maggio 2024, fatto svolgere più allenamenti al calciatore sig. D.V., tesserato per la USD Scanzorosciate Calcio, in assenza del necessario “nulla osta” di tale società;
CITTÀ DI ALBINO S.S.D. A R.L., per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gotti Pietro Walter;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Walter Pietro GOTTI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società CITTÀ DI ALBINO S.S.D. A R.L.;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Walter Pietro GOTTI, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società CITTÀ DI ALBINO S.S.D. A R.L.;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.