FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.111/AA del 05/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GISMONDI PROIETTI ASD GRIFONE CALCIO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1038 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Fulvio GISMONDI, Daniele PROIETTI, e della società ASD GRIFONE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:
FULVIO GISMONDI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Grifone Calcio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 per avere lo stesso organizzato e realizzato un provino in data 26 febbraio 2024 riservato ai calciatori minori sigg.ri F.L. e M. S., entrambi tesserati per la società SSDARL Proxima in liq., in assenza del necessario nulla osta della società per la quale gli stessi erano tesserati e nonostante gli stessi avessero un’età inferiore ai dodici anni prescritti dalle norme federali;
DANIELE PROIETTI, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile della società A.S.D. Grifone Calcio, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 11.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024, per aver contattato personalmente il padre del calciatore minore sig. M.S. proponendo la partecipazione del figlio ad un provino presso la società A.S.D. Grifone Calcio, nonché per aver organizzato e realizzato in data 26 febbraio 2024 tale provino al quale hanno preso parte i calciatori minori sigg.ri F. L. e M.S., entrambi tesserati per la società SSDARL Proxima in liq., in assenza del necessario nulla osta di tale società e nonostante gli stessi avessero un’età inferiore ai dodici anni prescritti dalle norme federali;
ASD GRIFONE CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Fulvio Gismondi e Daniele Proietti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fulvio GISMONDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD GRIFONE CALCIO, e dal Sig. Daniele PROIETTI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Fulvio GISMONDI, di 2 (due) mesi di inibizione e € 200,00 (duecento/00) di ammenda per il Sig. Daniele PROIETTI, e di € 400,00 (quattrocento) di ammenda per la società ASD GRIFONE CALCIO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.