FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.112/AA del 06/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da RENDE CALCIO 1968
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1084 pfi 23-24 adottato nei confronti della società SSDARL RENDE CALCIO 1968, avente ad oggetto la seguente condotta:
SSDARL RENDE CALCIO 1968, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni contestate ai sigg.ri Alessandro Maletta e Carlo Maletta, all’epoca dei fatti tesserati per la società;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Fabio Coscarella, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL RENDE CALCIO 1968;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società RENDE CALCIO 1968;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.