FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.117/AA del 11/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BANIN SS SCARDOVARI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1130 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Matteo BANIN, e della società SS SCARDOVARI, avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTEO BANIN, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S. Scardovari, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 21.4.2024, al termine della gara Scardovari – Loreo valevole per il girone C del campionato di Promozione del Comitato Regionale Veneto, rivolto alla sig.ra Elisa Barbetta, dirigente tesserata per la SSDARL Loreo, espressioni offensive;
SS SCARDOVARI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Matteo Banin;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Matteo BANIN, e dal Sig. Stefano Pandora, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SS SCARDOVARI;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica da scontarsi nel campionato di competenza per il Sig. Matteo BANIN, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società SS SCARDOVARI;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.