FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.118/AA del 12/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da D’andria PRETE NOCERINA CALCIO 1910

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1074 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo D’ANDRIA, Giuseppe PRETE, e della società NOCERINA CALCIO 1910, avente ad oggetto la seguente condotta:

VINCENZO D’ANDRIA, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la società Nocerina Calcio 1910, in quanto responsabile del ticketing e della sicurezza, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, poiché al termine della gara Nocerina-Cassino del 7 aprile 2024, valevole per il Campionato di Serie D, unitamente al sig. Giuseppe Prete e ad altri soggetti rimasti non identificati, ma comunque tutti riconducibili alla società Nocerina Calcio 1910, impediva ai giocatori del Cassino, spingendoli e strattonandoli, di andare a festeggiare sotto il settore ospiti dove stavano i loro tifosi, senza che vi fosse una disposizione in tal senso da parte del personale delle forze dell’ordine;

GIUSEPPE PRETE, all’epoca dei fatti Direttore Generale della società Nocerina Calcio 1910, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, poiché al termine della gara Nocerina-Cassino del 7 aprile 2024, valevole per il Campionato di Serie D, unitamente al sig. Vincenzo D’Andria ed a altri soggetti rimasti non identificati ma comunque tutti riconducibili alla società Nocerina Calcio 1910, impediva ai giocatori del Cassino, spingendoli e strattonandoli, di andare a festeggiare sotto il settore ospiti dove stavano i loro tifosi, senza che vi fosse una disposizione in tal senso da parte del personale delle forze dell’ordine;

NOCERINA CALCIO 1910, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i fatti descritti addebitabili al Sig. Vincenzo D’Andria, soggetto svolgente attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e per i fatti descritti addebitabili al Sig. Giuseppe Prete, Direttore Generale della società NOCERINA CALCIO 1910;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Vincenzo D’ANDRIA e Giuseppe PRETE, e dal Sig. Raffaele STELLA, in qualità di Legale Rappresentante, per conto della società NOCERINA CALCIO 1910;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione da scontarsi al momento di un eventuale tesseramento per il Sig. Vincenzo D’ANDRIA, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe PRETE, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società NOCERINA CALCIO 1910;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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