FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.119/AA del 13/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FC FORLI’ SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1103 pf 23-24 adottato nei confronti della società F.C. FORLÌ S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:

F.C. FORLÌ S.r.l., a titolo di responsabilità ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art 2, comma 5, dello Statuto della F.I.G.C., per avere due dei propri sostenitori appoggiati alla balaustra della tribuna lato monte, in occasione della gara Forlì FC - Victor San Marino del 14 aprile 2024, valevole per il Campionato Nazionale Serie D Girone D, all’inizio del secondo tempo di gioco, rivolto reiteratamente espressioni costituenti discriminazione di razza e insulti dal contenuto altrettanto razzista ai calciatori impegnati nel riscaldamento a fondo campo, Sig.ri Deme Serigne Abdou Lahat e Haruna Adamu Muhammad, tesserati per la società Victor San Marino;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianfranco CAPPELLI, in qualità di legale rappresentante, per conto della società F.C. FORLÌ S.r.l.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda e la chiusura per una gara della tribuna lato monte per la società F.C. FORLÌ S.r.l.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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