FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.120/AA del 13/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da STRAGLIOTTO LANDO ARSENAL CUSINATI 2013
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 975 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Gianluca STRAGLIOTTO e Filippo LANDO, e della società POL. D. ARSENAL CUSINATI 2013, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIANLUCA STRAGLIOTTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. D. Arsenal Cusinati 2013, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dell’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024 a decorrere dall’ottava giornata di campionato ivi compresa la gara Arsenal Cusinati – Concordia Bassano del 9.3.2024, attribuito il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Juniores Provinciale, al sig. Filippo Lando pur essendo lo stesso sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
FILIPPO LANDO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato della società Pol. D. Arsenal Cusinati 2013, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nel corso della gara Arsenal Cusinati – Concordia Bassano del 9.3.2024 valevole per il campionato Juniores Provinciale, urlato all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria espressioni inopportune; in violazione, altresì, dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 47 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall’art. 39, lett. Fc), del Regolamento del Settore Tecnico per avere svolto, nella stagione sportiva 2023 - 2024 a decorrere dall’ottava giornata di campionato ivi compresa la gara Arsenal Cusinati – Concordia Bassano del 9.3.2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società Pol. D. Arsenal Cusinati 2013 militante nel campionato Juniores Provinciale, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;
POL. D. ARSENAL CUSINATI 2013, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Gianluca Stragliotto e Filippo Lando all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianluca STRAGLIOTTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società POL. D. ARSENAL CUSINATI 2013, e dal Sig. Filippo LANDO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianluca STRAGLIOTTO, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Filippo LANDO, e di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società POL. D. ARSENAL CUSINATI 2013;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.