FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.121/AA del 17/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LO CASTRO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 189 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Paolo LO CASTRO, avente ad oggetto la seguente condotta:
PAOLO LO CASTRO, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli A.I.A. con la qualifica di Osservatore Arbitrale appartenente alla Sezione di Catania, in violazione dell’art. 42, commi 2, e 3, lett. a) e c), del Regolamento AIA, così come integrato anche dagli artt. 4, 5, e 6.1, del Codice Etico e di Comportamento dell’AIA, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, nel partecipare ad un forum di discussione aperto in seno al gruppo Facebook “Tutto il Catania minuto per minuto” per commentare l’articolo di stampa dal titolo <“Sergio Parisi: ''Catania merita chiarezza assoluta. Chiederemo incontro con Pelligra''>pubblicato sulla testata giornalistica online “Calciocatania.com” in data 03.08.2024 e nel quale si era dato conto di insorte difficoltà per la società CATANIA FC a riuscire a reperire parte delle fideiussioni necessarie a rispettare tutti gli adempimenti economici previsti dalla vigente normativa di settore in concomitanza con l’inizio della nuova stagione sportiva, espresso giudizi lesivi del prestigio, dell’onorabilità e della reputazione propri del Presidente della società CATANIA FC, Sig. Ross PELLIGRA;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo LO CASTRO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di sospensione per il Sig. Paolo LO CASTRO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.