FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.122/AA del 17/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da A.S.D. SPAL CORDOVADO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1101 pfi 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. SPAL CORDOVADO, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. SPAL CORDOVADO, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 25, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere alcuni propri sostenitori presenti sugli spalti dell’impianto Comunale di Morsano al Tagliamento (PN), presso il quale si è disputato l’incontro Spal Cordovado – Maniago del 14.4.2024 valevole per il campionato Under 15 Provinciale, proferito nei confronti dei Sig.ri L.F. e J. D.P., all’epoca dei fatti calciatori minorenni tesserati per la società A.S.D. Maniago che stavano assistendo all’incontro dalla tribuna a causa di infortuni che ne avevano imposto la sostituzione, espressioni offensive con tono canzonatorio e fare minaccioso;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele RUSSOLO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPAL CORDOVADO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPAL CORDOVADO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.