FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.123/AA del 18/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARELLO
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1124 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mattia MARELLO, avente ad oggetto la seguente condotta:
MATTIA MARELLO, all’epoca dei fatti tesserato come calciatore della società Udinese Calcio con la qualifica di “giovane di serie”, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, e dagli art. 1, art. 17, commi 1 e 2, art. 21, comma 12, del Regolamento degli Agenti Sportivi della FIGC, per aver sottoscritto, in data 19 agosto 2022, con la società Dodici Sports Management International, nella persona del sig. Eric Vičič, un contratto di mandato e rappresentanza per la negoziazione di qualsiasi contratto attinente alle sue prestazioni calcistiche, nonostante la propria qualifica di “giovane di serie” e un’età, all’epoca dei fatti, inferiore ai 16 anni e, inoltre, senza verificare che i soggetti sopra richiamati fossero regolarmente iscritti nel Registro degli Agenti FIFC o CONI;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Daniele MARELLO e Barbara DE CECCO, in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale sul calciatore minorenne Mattia MARELLO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) giornate di squalifica dal campionato nazionale per il Sig. Mattia MARELLO;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.