FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.125/AA del 20/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MAGLIA D’antoni SDC COLICODERVIESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1036 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Ernesto MAGLIA, Sergio D’ANTONI, e della società S.D.C. COLICODERVIESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

ERNESTO MAGLIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.D.C. Colicoderviese, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e all’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato, dal gennaio 2024, la squadra della propria società di appartenenza militante nel Campionato Allievi Regionale Under 16 - Girone C - Lombardia, al sig. Sergio D'Antoni senza provvedere al suo preventivo tesseramento; SERGIO D’ANTONI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Alto Lario Calcio e soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.D.C. Colicoderviese, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso trattenuto la somma di euro 395,00 versatagli da ogni singolo calciatore della categoria juniores della A.S.D. Alto Lario Calcio a partire da ottobre 2023, per la partecipazione ad un Torneo in Spagna, provvedendo a restituire tali somme soltanto in data 23 marzo 2024, sebbene non avesse ottemperato al pagamento delle somme dovute alla società organizzatrice nel termine fissato al 17 novembre 2023 e l'iscrizione al predetto Torneo fosse stata di conseguenza annullata già in data 11 gennaio 2024; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e degli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente assunto, da gennaio 2024, la conduzione tecnica della squadra della società S.D.C. Colicoderviese militante nel Campionato Allievi Regionale Under 16 - Girone C - Lombardia, senza provvedere al preventivo tesseramento per tale società;

S.D.C. COLICODERVIESE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti, di cui ai precedenti capi di incolpazione, posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente, sig. Ernesto Maglia e dal sig. Sergio D'Antoni, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, nell'interesse della predetta società, limitatamente al capo di incolpazione di cui alla lettera b);

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Sergio D’ANTONI, Ernesto MAGLIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.D.C. COLICODERVIESE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di squalifica per il Sig. Sergio D’ANTONI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Ernesto MAGLIA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.D.C. COLICODERVIESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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