FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.140/AA del 24/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FRANCESCHINI FORTUNA SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1170 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Emiliano FRANCESCHINI, Daniele FORTUNA, e della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY, avente ad oggetto la seguente condotta:

EMILIANO FRANCESCHINI, Allenatore Uefa B all’epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società 7 MULINI FIMON, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 33, comma 1, 37, comma 1 e 2, e all’art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, all’art. 38, commi 1 e 4, e all’art. 40, comma 2, delle NOIF, in quanto nel corso della Stagione Sportiva 2023 – 2024, pur essendo tesserato come calciatore con la società 7 MULINI FIMON, ha svolto, privo di tesseramento, attività di allenatore nel settore giovanile della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY;

DANIELE FORTUNA, Presidente e Legale Rappresentante della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 33, comma 1, e all’art. 40, comma 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, all’art. 38, commi 1 e 4, e all’art. 40, comma 2, delle NOIF, per aver consentito, o comunque non impedito che il Sig. Emiliano Franceschini, nel corso della Stagione Sportiva 2023 – 2024, svolgesse, privo di tesseramento, attività di allenatore nel settore giovanile della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY nonostante fosse già tesserato come calciatore per la società 7 MULINI FIMON;

SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Emiliano Franceschini e dal Sig. Daniele Fortuna, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Emiliano FRANCESCHINI e Daniele FORTUNA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Emiliano FRANCESCHINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Daniele FORTUNA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società SSDARL SAREGO LIONA ACADEMY;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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