FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.141/AA del 24/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CANZONIERI NIGRO GAME SPORT RAGUSA
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1117 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sigg. Giovanni CANZONIERI, Alessandro NIGRO, e della società A.S.D. GAME SPORT RAGUSA, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIOVANNI CANZONIERI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Game Sport Ragusa all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 62, comma 4, e 66, commi 2 bis, e 3, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Game Sport Ragusa, consentito e comunque non impedito che nel corso della gara Game Sport Ragusa – Teamsport Millennium del 5.4.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionali, si introducesse all’interno del recinto di gioco il Sig. Alessandro Nigro, soggetto tesserato per la società Pro Ragusa non iscritto in distinta e non previamente identificato;
ALESSANDRO NIGRO, Allenatore tesserato per la società Pro Ragusa all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 66, commi 2 bis, e 3, delle N.O.I.F., per essersi lo stesso indebitamente introdotto all’interno del recinto di gioco nel corso della gara Game Sport Ragusa – Teamsport Millennium del 5.4.2024, valevole per il campionato Under 17 Regionali, pur essendo lo stesso tesserato per la società Pro Ragusa, non iscritto in distinta e non previamente identificato; lo stesso Sig. Alessandro Nigro, inoltre, ha fornito al direttore di gara generalità non veridiche; A.S.D. GAME SPORT RAGUSA, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Giovanni CANZONIERI;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giovanni CANZONIERI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GAME SPORT RAGUSA, e dal Sig. Alessandro NIGRO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giovanni CANZONIERI, di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Alessandro NIGRO, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GAME SPORT RAGUSA;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.