FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.150/AA del 27/09/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CALLONI
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1136 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Alessandro CALLONI, avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO CALLONI, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore della società Sextum Bientina, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, commi 1 e 3, del Regolamento del Settore Tecnico, e all’art. 100, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in costanza di tesseramento come tecnico della società Sextum Bientina, contattato diversi tesserati della medesima società (in particolare, i tecnici Massimo Tamberi e Maurizio Guzzoni, nonché i calciatori minorenni D.B. e S.J.), incentivando il trasferimento degli stessi presso la società Mobilieri Ponsacco nella stagione sportiva 2024-2025, rappresentando di svolgere per tale ultima società il ruolo di direttore sportivo, in realtà non conferitogli e comunque non conferibile in ragione del vincolo di tesseramento ancora in essere tra il Sig. Alessandro Calloni e la società Sextum Bientina per la stagione sportiva 2023-2024;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro CALLONI;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Alessandro CALLONI; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.