FIGC – Presidente Federale – 2024-2025 – figc.it – atto non ufficiale – CU N.154/AA del 02/10/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da COLASANTO CESARIO S.S.D. LEVANTE AZZURRO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1182 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Michele COLASANTO, Raffaele CESARIO, e della società S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHELE COLASANTO, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Levante Azzurro S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F., e degli artt. 33, comma 1, e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in quanto ha assunto, privo di tesseramento, nella stagione sportiva 2023-2024, la conduzione tecnica della squadra della società S.S.D. Levante Azzurro S.r.l. militante nel Campionato Giovanissimi Regionale Under 14 - Puglia;

RAFFAELE CESARIO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D. Levante Azzurro S.r.l. all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, e all’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver affidato, nella stagione sportiva 2023-2024, la conduzione della squadra della propria società di appartenenza militante nel Campionato Giovanissimi Regionale Under 14 - Puglia, al Sig. Michele Colasanto privo di tesseramento;

S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L., per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti, di cui ai precedenti capi di incolpazione, posti in essere dal proprio Presidente, Sig. Raffaele Cesario, e dal Sig. Michele Colasanto, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva nell'interesse della predetta società;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele COLASANTO, e dal Sig. Raffaele CESARIO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L.;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Michele COLASANTO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Raffaele CESARIO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L.;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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